Cassazione Civile, Ordinanza n. 10103/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società beneficiaria di scissione parziale impugnava nove cartelle di pagamento riferite ad anni d'imposta anteriori alla scissione, deducendo: mancanza di valida iscrizione a ruolo nei suoi confronti; decadenza della pretesa per tardiva notifica ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale; mancata considerazione di pagamenti già eseguiti dalla società scissa. La CTR accoglieva l'appello della contribuente ritenendo illegittima l'emissione delle cartelle perché il ruolo sarebbe stato formato solo verso la società scissa, non verso la beneficiaria, e perché le notifiche sarebbero avvenute oltre il termine decadenziale. Avverso tale decisione proponevano ricorso l'agente della riscossione e l'Agenzia delle entrate. L'agente sosteneva che il ruolo originario formato a carico della scissa bastasse a legittimare la cartella verso la beneficiaria, che il ruolo poteva essere riferito anche ai coobbligati, che la decadenza non era maturata e che la CTR aveva omesso di esaminare documenti e dati di ruolo. L'Agenzia deduceva che, in caso di scissione, la responsabilità per debiti fiscali anteriori è solidale e illimitata tra le società partecipanti, che il ruolo e la notifica alla dante causa sono sufficienti anche per agire verso la beneficiaria, che la tempestiva notifica al debitore principale impedisce la decadenza anche verso il coobbligato e che un eventuale pagamento parziale della scissa non comportava l'annullamento integrale delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il quarto motivo del medesimo ricorso e tutti i motivi del ricorso dell'agente della riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR con rinvio ad altra sezione della medesima commissione tributaria regionale per un nuovo esame alla luce dei principi affermati, anche sulle spese. La Corte ha ritenuto che, in tema di scissione parziale e debiti fiscali anteriori, la responsabilità è solidale e illimitata; che ai fini della riscossione è sufficiente la formazione del ruolo nei confronti della società scissa; e che, ai fini dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, è sufficiente la tempestiva notifica della cartella alla dante causa, con conseguente insussistenza della decadenza nei confronti della beneficiaria. È stato inoltre precisato che l'eventuale pagamento parziale effettuato dalla società scissa non comporta automaticamente l'annullamento integrale della pretesa, ma può semmai rilevare per una rideterminazione dell'importo dovuto, se accertato in fatto dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986
Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione.
art. 15 d.lgs. n. 472 del 1997
Conferma, per le somme dovute per violazioni tributarie della società scissa, la responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie, con disciplina speciale rispetto alle obbligazioni civili.
È richiamato come parametro della disciplina civilistica della scissione, ma distinto dalla più ampia responsabilità fiscale.
Rileva per delimitare la responsabilità civile nella scissione, non applicabile nei medesimi termini ai debiti tributari.
art. 18 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato insieme all'art. 19 d.lgs. n. 112/1999 nel motivo dell'agente della riscossione sul ruolo e sulle attività del concessionario.
art. 19 d.lgs. n. 112 del 1999
Dopo la consegna dei ruoli, l'agente della riscossione deve compiere tutte le azioni utili per riscuotere gli importi iscritti a ruolo.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo dell'agente della riscossione in tema di ruolo e cartella.
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
Il ruolo costituisce il titolo esecutivo e la cartella è atto dipendente dal ruolo già formato.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La tempestiva notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede è sufficiente a evitare la decadenza.
Dopo la notifica tempestiva della cartella a uno dei coobbligati, la riscossione resta soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Richiamato nei motivi dell'agente della riscossione per omesso esame/valutazione della prova documentale.
Richiamato nei motivi dell'agente della riscossione per censura sulla valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi dell'agente della riscossione per carenza/insufficienza di motivazione.
Richiamato dall'Agenzia nel quarto motivo in tema di processo tributario e natura delle cartelle.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia nel quarto motivo; il pagamento parziale non impone l'annullamento integrale della cartella.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Citato per sostenere che la pretesa derivava da controlli formali, con ricadute sul termine di decadenza.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in contrapposizione all'art. 36-ter per l'individuazione del termine decadenziale applicabile.
Massime di principio
- Nelle operazioni di scissione parziale, per i debiti fiscali riferiti ad anni d'imposta anteriori alla scissione opera una responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti, secondo una disciplina speciale rispetto alla responsabilità civile da scissione.
- Ai fini della riscossione coattiva dei tributi, il ruolo formato nei confronti della società scissa è sufficiente a fondare l'azione anche verso la società beneficiaria, poiché la cartella è atto dipendente da quel titolo.
- Quando l'agente della riscossione procede contro debitore principale e coobbligato, la tempestiva notifica della cartella a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede impedisce la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 anche verso l'altro.
- Dopo la tempestiva notificazione della cartella, l'azione di riscossione è soggetta al termine ordinario di prescrizione, non potendo più essere opposta la sola decadenza.
- L'eventuale pagamento parziale del debito da parte del soggetto originario non determina, di per sé, l'annullamento integrale della cartella, potendo al più incidere sulla quantificazione residua della pretesa.
- In sede di legittimità sono scrutinabili come specifici motivi anche le censure che individuino con precisione dati documentali e norme violate, senza inammissibilità per sola difformità argomentativa se la questione è chiaramente posta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10095/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10096/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10097/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10099/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10101/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10104/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →