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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10101/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condomino ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo appello avverso il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal condominio per il pagamento di contributi condominiali. La lite nasceva da un rendiconto annuale 2012/2013 approvato con delibera assembleare del 24 gennaio 2014, posto a fondamento dell'ingiunzione. Il ricorrente sosteneva che il rendiconto contenesse errori di calcolo, perché alcune spese azionate erano già state pagate, e dunque che il credito ingiunto non esistesse. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 132 e 281 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato la nullità della sentenza di primo grado, asseritamente priva dei requisiti di legge e non preceduta dalla lettura del dispositivo. Con il secondo e terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 645 c.p.c. e 1137 c.c., sostenendo la nullità della delibera condominiale posta a base del decreto ingiuntivo, in ragione degli errori contabili e della mancata contabilizzazione di pagamenti effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché i vizi della sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere dedotti con specifico motivo di appello e, inoltre, perché il ricorrente richiamava una disciplina processuale non pertinente al giudizio davanti al giudice di pace. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il condominio assolve l'onere probatorio producendo la delibera di approvazione delle spese e la relativa documentazione, e che la delibera di approvazione del rendiconto costituisce titolo sufficiente del credito. Le contestazioni relative a errori di riparto o di calcolo che incidono sul contenuto della delibera integrano un vizio di annullabilità ex art. 1137 c.c., che deve essere fatto valere con apposita impugnazione nel termine di decadenza e, nel giudizio di opposizione, può essere rilevato solo se dedotto in via d'azione con domanda riconvenzionale di annullamento, non già con mera eccezione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto comunque sufficientemente specifico quanto all'esposizione dei fatti e all'indicazione degli atti richiamati, superando le eccezioni del controricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato quale norma transitoria per la disciplina processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente con riguardo ai requisiti di contenuto-forma della sentenza di primo grado; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 161 c.p.c.

    È stato applicato il principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, con conseguente preclusione della deduzione in cassazione di nullità non fatte valere in appello.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Ritenuto non pertinente perché previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e non per il giudizio davanti al giudice di pace.

  • art. 311 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che al procedimento davanti al giudice di pace si applicano, in mancanza di norme specifiche, le disposizioni del tribunale solo in quanto compatibili.

  • art. 321 c.p.c.

    Indicata come norma che disciplina la decisione del giudice di pace nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 645 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il decreto ingiuntivo; la censura è stata respinta.

  • art. 1137 c.c.

    La delibera assembleare di approvazione del rendiconto, se viziata da errori di riparto o calcolo, è annullabile e va impugnata nel termine di decadenza, non potendo essere contestata solo in via di eccezione nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l'onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione della spesa e la documentazione correlata; la delibera approvativa costituisce titolo sufficiente del credito.
  • L'opposizione al decreto ingiuntivo non è il luogo per rimettere in discussione il merito della delibera condominiale: i vizi che incidono sul riparto concreto delle spese e sui calcoli rendono la delibera annullabile e devono essere fatti valere con impugnazione ex art. 1137 c.c. entro il termine di decadenza.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, il giudice può negare la pretesa solo se la delibera abbia perso efficacia perché sospesa o annullata in separato giudizio; in mancanza, la pretesa monitoria resta sorretta dal titolo assembleare.
  • I vizi della sentenza di primo grado devono essere dedotti con specifico motivo di appello; se non devoluti ritualmente, risultano preclusi in cassazione per effetto del principio di conversione dei vizi in motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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