Cassazione Civile, Ordinanza n. 05004/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP, relativo a un periodo d'imposta in cui l'Ufficio ha attribuito al contribuente la veste di amministratore occulto di una società, contestandogli omissione dichiarativa, utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di un'indagine tributaria e penale su frodi carosello e interposizione fittizia. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in cassazione, cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio preventivo ex art. 12 L. 212/2000 e vizi motivazionali; 2) motivazione dell'avviso solo per relationem al PVC e violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 56 DPR 633/1972; 3) violazione del litisconsorzio necessario con società e soci ex art. 40 DPR 600/1973 e art. 14 D.Lgs. 546/1992; 4) erronea applicazione della disciplina sulla responsabilità solidale/sussidiaria per i debiti tributari dopo l'estinzione della società, con richiamo anche all'art. 2697 c.c.; 5) omessa pronuncia/omesso esame sulla dedotta violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la cancellazione della società fosse intervenuta prima dell'avviso e che quindi non potesse operare la responsabilità del socio/liquidatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili per commistione tra censure di violazione di legge, vizi motivazionali non più deducibili nella forma prospettata e difetto di specificità; comunque li ha ritenuti anche infondati nel merito. In particolare, ha escluso che fosse dovuto un contraddittorio preventivo verso l'amministratore di fatto, ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso perché conteneva gli elementi essenziali del PVC e perché l'omessa presentazione della dichiarazione legittimava l'accertamento induttivo, ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia IVA/IRAP, e ha affermato che la responsabilità del socio/amministratore/liquidatore per i debiti tributari non pagati trova titolo autonomo ex lege e non deriva da successione nei debiti della società estinta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Non è stato riconosciuto un diritto al contraddittorio preventivo in capo all'amministratore di fatto destinatario dell'accertamento; il motivo è stato anche reputato inammissibile per commistione di censure.
La motivazione per relationem non è stata ritenuta illegittima, poiché l'atto riproduceva gli elementi essenziali del PVC e conteneva una motivazione sufficiente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Richiamato per sostenere il litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso che, per IVA e IRAP su società di persone, vi sia tale litisconsorzio con i soci.
Richiamato a sostegno del litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso la necessità del simultaneus processus nelle circostanze esaminate.
Richiamato per sostenere l'insussistenza della responsabilità solidale del socio dopo l'estinzione della società; la censura è stata respinta.
artt. 5, 9 e 11 D.Lgs. 472/1997
Richiamati per escludere la responsabilità personale invocata dall'Ufficio; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Richiamato dal ricorrente senza successo; la Corte non ha ravvisato un errore nel riparto dell'onere probatorio.
La responsabilità del liquidatore o dei soggetti apicali non è stata ricondotta a successione nei debiti della società estinta, ma a responsabilità autonoma ex lege e, per la liquidazione, a presupposti propri della fase liquidatoria.
La responsabilità di liquidatori e amministratori per imposte non pagate con le attività della liquidazione è stata qualificata come obbligazione civile propria ex lege, non come successione o coobbligazione tributaria per effetto della cancellazione della società.
Indicano il fondamento civilistico della responsabilità del liquidatore/amministratore per l'omesso pagamento dei tributi con le attività di liquidazione.
Richiamato per affermare che, in assenza di espressa deroga, la responsabilità dei soci di società di persone si riflette anche nei rapporti tributari, senza configurare litisconsorzio necessario.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che mescolavano violazione di legge e vizio di motivazione, nonché quelli fondati su formule di vizio motivazionale non più attuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto non più proponibile la censura formulata nei termini di "insufficiente e contraddittoria motivazione".
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il quinto motivo è stato ritenuto inconferente perché, formalmente diretto a un vizio di nullità, in realtà deduceva un omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando la stessa doglianza viene prospettata insieme come violazione di legge e come vizio di motivazione, senza distinta e specifica critica alla ratio decidendi.
- Le formule di vizio motivazionale fondate su "insufficiente e contraddittoria motivazione" non sono più utilizzabili nei termini prospettati; la censura deve essere ricondotta ai soli vizi oggi deducibili e correttamente articolata.
- In tema di accertamento fiscale verso un amministratore di fatto, non è dovuto un autonomo contraddittorio preventivo se l'atto impositivo è rivolto alla società e il soggetto è soltanto qualificato quale autore delle violazioni o coobbligato, secondo la disciplina positiva richiamata dalla Corte.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando riproduce nel suo contenuto essenziale gli elementi fattuali e giuridici del PVC richiamato, consentendo al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
- Per IVA e IRAP dovute da società di persone non ricorre un litisconsorzio necessario tra società e soci; la scindibilità delle posizioni processuali esclude la necessità del simultaneus processus.
- La responsabilità di amministratori e liquidatori per tributi non soddisfatti in sede di liquidazione non deriva da successione nei debiti della società estinta, ma da una responsabilità autonoma ex lege, di natura civilistica, fondata sui presupposti specifici della fase liquidatoria.
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