Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato per l'anno d'imposta 2003 una dichiarazione con esposizione di un credito IVA e ne aveva chiesto il rimborso. Dopo un complesso contenzioso sul diniego di rimborso, definito anche con estinzione del giudizio di cassazione per adesione a sanatoria, la società aveva poi utilizzato in compensazione il medesimo credito in dichiarazioni successive (2009 e 2010). L'Agenzia, ritenendo non più utilizzabile in compensazione il credito già richiesto a rimborso e comunque contestando la spettanza e l'operatività della compensazione, aveva emesso una cartella di pagamento per il recupero di IVA e IRES. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del d.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8-bis e 8-ter, e del d.lgs. 241/1997, art. 17, sostenendo che chi abbia inizialmente chiesto il rimborso possa poi optare per la compensazione purché il rimborso non sia stato erogato, anche solo in parte; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sentenza di estinzione della precedente cassazione, che a suo dire avrebbe accertato la non debenza del rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la censura non coglieva la ratio della decisione di merito: la CTR si era limitata a rilevare che il credito era stato originariamente chiesto a rimborso, sicché la successiva compensazione non era legittima; inoltre, non risultava rispettato il termine per l'eventuale opzione per la compensazione mediante dichiarazione integrativa, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme, non essendo stati indicati dal ricorrente i diversi presupposti di fatto delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di modificare la scelta originaria del rimborso e optare per la compensazione; la Corte ne ha ritenuto inconferente il richiamo rispetto alla ratio della decisione di merito.
art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997
La Corte afferma che l'eventuale modifica della scelta da rimborso a compensazione può avvenire solo tramite dichiarazione integrativa, senza revoca implicita, e nel rispetto del termine entro l'anno successivo alla maturazione del credito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la doglianza di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che sono diverse; in difetto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
È la disposizione in base alla quale il precedente giudizio di cassazione era stato dichiarato estinto per adesione del contribuente alla sanatoria.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contribuente che abbia originariamente richiesto il rimborso di un credito d'imposta non può liberamente trasformare e revocare in modo implicito tale scelta in favore della compensazione: la modifica è ammissibile solo nei limiti e con le forme della dichiarazione integrativa previste dalla legge.
- La facoltà di optare per la compensazione in luogo del rimborso deve essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, cioè entro l'anno successivo alla maturazione del credito, non essendo ammessa una revoca illimitata della scelta del rimborso.
- Quando il giudizio di merito si è concluso con doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la doglianza è infondata se si fonda su norme o argomenti che non attaccano la reale premessa logica su cui la decisione di merito è stata costruita.
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