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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di un credito poi oggetto di successive cessioni. L'ingiunta propose opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per mancanza di titolarità del credito al momento della domanda monitoria e la carenza di potere di rappresentanza delle persone fisiche che avevano sottoscritto le procure alle liti per la mandataria della banca. Il Tribunale respinse l'opposizione. La Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo, ma condannò contestualmente l'opponente al pagamento della medesima somma. In cassazione la parte soccombente articolò tre motivi: 1) violazione di norme su legittimazione e titolarità del credito, sostenendo che il credito non appartenesse all'ingiungente al momento della domanda e che le sopravvenute modifiche fossero irrilevanti; 2) violazione delle norme sul valore probatorio e sull'apprezzamento delle prove, censurando la decisione nella parte in cui aveva reputato infondate o non tempestivamente rilevate le contestazioni sui poteri di rappresentanza di chi aveva firmato le procure alle liti; 3) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato condanna al pagamento pur in assenza di una domanda espressa in tal senso, essendosi la controparte limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché cumulava in modo confuso questioni eterogenee, non confrontandosi adeguatamente con la vicenda processuale e con la ratio della sentenza impugnata; il secondo perché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza di merito, senza censurare in modo efficace l'autonoma motivazione sull'esame degli atti pubblici e sulla mancata contestazione della tardività dell'eccezione. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto implica anche la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, senza necessità di una formulazione espressa. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche, pertinenti e confrontarsi con la ratio decidendi; il vizio di ultrapetizione va dedotto con riferimento alla effettiva domanda proposta e alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul profilo di titolarità e legittimazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul profilo di legittimazione ad agire.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al procedimento monitorio e alla legittimazione dell'ingiungente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sulla titolarità del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno delle doglianze su legittimazione e tutela processuale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro di corretto esercizio della funzione decisoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo al libero convincimento del giudice e alla valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che non vi è ultrapetizione quando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto comprende implicitamente la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando cumula in modo promiscuo questioni diverse e non chiarisce con precisione la specifica censura rivolta alla decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché l'eventuale fondatezza di una sola censura non basta a demolire la decisione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il thema decidendum riguarda anche il merito del credito azionato; pertanto la domanda di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto implica, salvo diversa precisazione delle conclusioni, anche la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o della minor somma eventualmente accertata.
  • La sopravvenuta costituzione in giudizio del soggetto effettivamente titolare del credito non sana la nullità del decreto ingiuntivo eventualmente emesso a favore di soggetto privo di titolarità, ma può valere a instaurare un valido contraddittorio sulla causa di merito nell'opposizione, ove l'intervento sia rituale e non contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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