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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sull'attribuzione al contribuente del ruolo di amministratore occulto di una società in nome collettivo ritenuta coinvolta in operazioni fiscali fraudolente e accertata in via induttiva sulla base di movimentazioni bancarie. Il contribuente impugnava l'atto davanti ai giudici tributari e, dopo il rigetto nei primi due gradi, proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione dell'art. 2495 c.c. per essere l'avviso stato indirizzato a società già estinta; (2) violazione dell'art. 11 d.lgs. 472/1997 per l'asserita inapplicabilità della responsabilità solidale dell'amministratore di fatto; (3) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che l'Ufficio conoscesse da tempo le violazioni senza attivarsi tempestivamente; (4) ulteriore censura sul raddoppio dei termini, deducendone l'inapplicabilità all'IRAP; (5) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata declaratoria di litisconsorzio necessario tra società e soci; (6) violazione dell'art. 40 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la rettifica avrebbe dovuto essere compiuta con unico atto verso ente e partecipi; (7) violazione dell'art. 12 L. 212/2000 per omesso contraddittorio endoprocedimentale nei suoi confronti; (8) vizio motivazionale sulla quantificazione del reddito derivante da indagini bancarie e sulla percentuale di redditività applicata. La Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi, escludendo che la pretesa fosse fondata come successione nei debiti della società estinta e qualificandola invece come responsabilità propria del socio/amministratore/liquidatore; ha respinto il terzo motivo affermando che il raddoppio dei termini richiede solo l'obbligo di denuncia penale, presente nel caso concreto; ha accolto il quarto motivo limitatamente all'IRAP, per la quale il raddoppio dei termini non opera, cassando senza rinvio la sentenza sul punto e annullando la pretesa IRAP; ha respinto il quinto e il sesto motivo negando il litisconsorzio necessario e l'obbligo dell'unico atto nei rapporti considerati; ha respinto il settimo motivo escludendo la necessità di un contraddittorio personale con l'amministratore occulto; ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo per difetto di specificità e perché formulato con riferimento a un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo in parte: la Corte ha accolto il quarto motivo, limitatamente alla questione del raddoppio dei termini in materia di IRAP, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto e ha annullato la pretesa tributaria relativa all'IRAP. Tutti gli altri motivi sono stati respinti, salvo l'ottavo che è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state regolate secondo soccombenza prevalente, con riconoscimento della parziale vittoria del ricorrente e quindi senza applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La responsabilità nei confronti dell'amministratore/liquidatore per le imposte non pagate non deriva da successione nei debiti della società estinta, ma può fondarsi su una responsabilità propria ex lege, distinta dall'effetto estintivo della cancellazione societaria.

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    La censura è stata respinta perché, nel caso concreto, la pretesa era stata configurata come responsabilità personale del soggetto qualificato quale amministratore occulto e non come mera applicazione di una responsabilità solidale generale incompatibile con la fattispecie.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., non la sua effettiva presentazione, e opera solo per i tributi cui la disciplina è riferibile; non opera per l'IRAP.

  • art. 102 c.p.c.

    Non ricorre litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nella fattispecie esaminata, poiché la pretesa non implicava una rettifica del reddito dell'ente tale da imporre la partecipazione di tutti i soggetti al giudizio.

  • art. 40 d.P.R. 600/1973

    "Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni... si procede con unico atto"

    La regola dell'unico atto vale per la rettifica di dichiarazioni effettivamente presentate da società e associazioni e riguarda tributi diversi da quelli oggetto del giudizio; non si applica in caso di dichiarazione omessa né alla pretesa IVA contestata.

  • art. 12 L. 212/2000

    Non è dovuto un contraddittorio endoprocedimentale personale nei confronti dell'amministratore occulto, né la sua mancata instaurazione determina lesione del diritto di difesa quando il soggetto abbia comunque la possibilità di contestare compiutamente la pretesa in giudizio.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio sul solo profilo dell'IRAP, decidendo nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile sia perché formulata con riferimento a una nozione non più utilizzabile nei termini prospettati, sia per difetto di specificità del motivo.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta automaticamente successione del socio, amministratore o liquidatore nei debiti tributari della società: la pretesa verso costoro può sussistere solo se fondata su una responsabilità propria, prevista dalla legge e distinta dall'obbligazione fiscale originaria.
  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento, il presupposto decisivo è l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari rilevanti; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che il giudice tributario accerti la sussistenza del reato.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile indiscriminatamente a tutti i tributi: occorre che la disciplina lo preveda per il singolo tributo oggetto di accertamento; in difetto, come per l'IRAP nella fattispecie, la pretesa è illegittima per decadenza.
  • Nelle controversie relative a società di persone e soci, il litisconsorzio necessario non sussiste automaticamente quando l'atto impositivo non comporta una rettifica unitaria del reddito dell'ente e dei partecipi nei termini propri della fattispecie normativamente regolata.
  • L'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale personale nei confronti dell'amministratore di fatto o occulto non determina di per sé nullità dell'accertamento, se il soggetto ha comunque la possibilità di difendersi compiutamente impugnando l'atto e i suoi presupposti.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: le doglianze motivazionali generiche o formulate con richiami non più coerenti con l'attuale paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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