Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio ha contestato alla società minori costi per euro 145.480,00, ritenendo che derivassero da fatture soggettivamente inesistenti. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso dei contribuenti; in appello la CTR ha invece accolto la domanda della società, riconoscendo il diritto alla detrazione IVA sulla base della ritenuta prova della buona fede del contribuente, affermando che le merci erano effettivamente entrate nella sfera del contribuente e che non vi era fatturazione di comodo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per la mancata valutazione della natura dei tre fornitori emersa dagli accertamenti. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, poiché risultavano emessi distinti avvisi per società e soci e non emergeva la partecipazione di uno dei soci nei gradi di merito, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario originario nel processo tributario relativo ad accertamenti unitari su società di persone e soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi annullato le sentenze di primo e secondo grado e ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i soggetti necessari, con ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992. È rimasto precluso l'esame dei motivi di ricorso sul merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata per sostenere la nullità
art. 118 disp. att. c.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come base del motivo sul preteso omesso esame di fatti decisivi
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario originario
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per il principio di unitarietà dell'accertamento nei redditi delle società di persone e dei soci
art. 27337 del 2014
citata come precedente giurisprudenziale; il riferimento è alla disciplina del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo alla rettifica delle dichiarazioni di reddito di società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali di uno solo di essi.
- Se il giudizio di merito si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando emerge un vizio processuale assorbente come la mancata integrazione del contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito e rimette la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con tutti i litisconsorti.
- L'omessa partecipazione di un socio a un giudizio di accertamento unitario rende invalido l'intero rapporto processuale, non una sola posizione individuale.
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