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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva indicato in dichiarazione dei redditi 2003 un credito IVA chiesto a rimborso, ma non aveva presentato il modello VR. Dopo alcuni anni comunicò all'ufficio la volontà di utilizzare quel credito nella dichiarazione successiva; l'ufficio qualificò la comunicazione come istanza anomala di rimborso e notificò un diniego fondato sulla decadenza dal diritto al rimborso e sull'impossibilità di esporre il credito. Tale diniego non fu impugnato. Successivamente la società riportò il credito nella dichiarazione 2008 (redditi 2007) e l'ufficio emise un atto di accertamento con cancellazione del credito. La società impugnò però l'atto a valle, articolando censure che in sostanza investivano il precedente diniego non impugnato. In cassazione dedusse: violazione dell'art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972; falsa applicazione dell'art. 30 in combinato con l'art. 2946 c.c.; violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; vizio motivazionale; in subordine, applicazione del d.lgs. 158/2015 e dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997 per effetto del favor rei.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le prime quattro censure perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva correttamente osservato che l'impugnazione era sostanzialmente rivolta contro il diniego di rimborso, atto non impugnato, e non conteneva motivi autonomi e specifici idonei a travolgere l'atto di accertamento impugnato. È stata respinta anche la censura subordinata sul nuovo regime sanzionatorio, perché il favor rei non opera automaticamente in cassazione e richiede una specifica deduzione sulla concreta applicabilità di una sanzione più favorevole; tale deduzione mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    La censura veniva prospettata come volta a sostenere il diritto al rimborso/riporto del credito; la Corte però non entra nel merito della disciplina sostanziale perché ritiene decisive le ragioni processuali legate all'oggetto dell'impugnazione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 30 d.P.R. 633/1972 dalla ricorrente; la Corte non ne affronta un'interpretazione autonoma, ritenendo le doglianze inconferenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    La Corte conferma, in sostanza, che l'impugnazione deve investire specificamente l'atto lesivo effettivamente impugnato; non è sufficiente formulare censure riferite a un atto diverso e non impugnato.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi e quindi non sono idonei a censurare la sentenza.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario può applicarsi retroattivamente per favor rei solo se il giudizio è ancora pendente e la parte sanzionatoria non è definitiva.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997

    La rideterminazione più favorevole della sanzione non opera automaticamente in cassazione: serve una specifica deduzione sulla concreta applicabilità di una sanzione inferiore in ragione delle circostanze del caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 228/2012

    È la base normativa del meccanismo che aggiunge il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve colpire specificamente l'atto effettivamente lesivo e la relativa ratio decidendi: motivi diretti contro un atto diverso, non impugnato, sono inidonei a sovvertire la decisione.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è infondato se non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la pretesa sostanziale senza aggredire il vero fondamento della decisione.
  • La sopravvenuta disciplina sanzionatoria più favorevole può operare in base al favor rei solo se la parte deduce in modo specifico la concreta applicabilità di una sanzione inferiore; la Corte non la applica d'ufficio.
  • La rideterminazione della sanzione in senso favorevole richiede una verifica in concreto delle condizioni di fatto e della misura edittale, non essendo sufficiente il mero richiamo alla nuova legge più mite.
  • In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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