Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva indicato in dichiarazione dei redditi 2003 un credito IVA chiesto a rimborso, ma non aveva presentato il modello VR. Dopo alcuni anni comunicò all'ufficio la volontà di utilizzare quel credito nella dichiarazione successiva; l'ufficio qualificò la comunicazione come istanza anomala di rimborso e notificò un diniego fondato sulla decadenza dal diritto al rimborso e sull'impossibilità di esporre il credito. Tale diniego non fu impugnato. Successivamente la società riportò il credito nella dichiarazione 2008 (redditi 2007) e l'ufficio emise un atto di accertamento con cancellazione del credito. La società impugnò però l'atto a valle, articolando censure che in sostanza investivano il precedente diniego non impugnato. In cassazione dedusse: violazione dell'art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972; falsa applicazione dell'art. 30 in combinato con l'art. 2946 c.c.; violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; vizio motivazionale; in subordine, applicazione del d.lgs. 158/2015 e dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997 per effetto del favor rei.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le prime quattro censure perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva correttamente osservato che l'impugnazione era sostanzialmente rivolta contro il diniego di rimborso, atto non impugnato, e non conteneva motivi autonomi e specifici idonei a travolgere l'atto di accertamento impugnato. È stata respinta anche la censura subordinata sul nuovo regime sanzionatorio, perché il favor rei non opera automaticamente in cassazione e richiede una specifica deduzione sulla concreta applicabilità di una sanzione più favorevole; tale deduzione mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972
La censura veniva prospettata come volta a sostenere il diritto al rimborso/riporto del credito; la Corte però non entra nel merito della disciplina sostanziale perché ritiene decisive le ragioni processuali legate all'oggetto dell'impugnazione.
art. 2946 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 30 d.P.R. 633/1972 dalla ricorrente; la Corte non ne affronta un'interpretazione autonoma, ritenendo le doglianze inconferenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 19 d.lgs. 546/1992
La Corte conferma, in sostanza, che l'impugnazione deve investire specificamente l'atto lesivo effettivamente impugnato; non è sufficiente formulare censure riferite a un atto diverso e non impugnato.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi e quindi non sono idonei a censurare la sentenza.
d.lgs. n. 158 del 2015
La revisione del sistema sanzionatorio tributario può applicarsi retroattivamente per favor rei solo se il giudizio è ancora pendente e la parte sanzionatoria non è definitiva.
art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997
La rideterminazione più favorevole della sanzione non opera automaticamente in cassazione: serve una specifica deduzione sulla concreta applicabilità di una sanzione inferiore in ragione delle circostanze del caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 228/2012
È la base normativa del meccanismo che aggiunge il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'impugnazione deve colpire specificamente l'atto effettivamente lesivo e la relativa ratio decidendi: motivi diretti contro un atto diverso, non impugnato, sono inidonei a sovvertire la decisione.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è infondato se non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la pretesa sostanziale senza aggredire il vero fondamento della decisione.
- La sopravvenuta disciplina sanzionatoria più favorevole può operare in base al favor rei solo se la parte deduce in modo specifico la concreta applicabilità di una sanzione inferiore; la Corte non la applica d'ufficio.
- La rideterminazione della sanzione in senso favorevole richiede una verifica in concreto delle condizioni di fatto e della misura edittale, non essendo sufficiente il mero richiamo alla nuova legge più mite.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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