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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2003, con esposizione di un credito IVA e richiesta di rimborso parziale. Dopo il diniego dell'Ufficio per asserita carenza documentale e la successiva vicenda processuale sul rimborso innanzi al giudice tributario, la società ha iniziato a utilizzare quel medesimo credito in compensazione nelle dichiarazioni successive. L'Agenzia, ritenendo non consentita la compensazione di un credito per il quale era stata originariamente chiesta la restituzione e che non risultava definitivamente riconosciuto come rimborsabile, ha emesso una cartella di pagamento per il recupero dell'intero importo, oltre sanzioni e interessi. La società ha impugnato la cartella deducendo: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello avrebbe respinto la pretesa dell'Ufficio per ragioni diverse da quelle dedotte; violazione dello Statuto del contribuente e difetto di motivazione della cartella; vizio di motivazione sulla considerazione della lite cagliaritana come ancora sub iudice; richiesta di rimessione alla Corte costituzionale delle norme del processo tributario sulla provvisoria esecutività delle sentenze, ritenute discriminatorie rispetto al Fisco.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda originaria della contribuente riguardava la nullità o l'annullamento della cartella e l'infondatezza della pretesa tributaria, mentre la censura del giudice di merito si era limitata a confutare tali doglianze senza introdurre un bene della vita diverso da quello domandato. Ha poi ritenuto assorbite o comunque non scrutinabili in cassazione le doglianze sulla motivazione e sugli accertamenti di fatto relativi alla cartella. Ha respinto il terzo motivo osservando che la parte censurata della sentenza di merito era motivazione ad abundantiam e che, comunque, il rigetto discendeva dal fatto che il credito era stato originariamente chiesto a rimborso: la scelta del rimborso non è liberamente revocabile in ogni tempo con compensazione, ma solo mediante dichiarazione integrativa nei termini previsti. Ha infine dichiarato manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata, perché la controversia riguardava una compensazione successiva a una richiesta di rimborso e la disciplina invocata implicava scelte di sistema riservate al legislatore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello domandato, alterando petitum e causa petendi; non vi è violazione se il giudice si mantiene entro i limiti della domanda, anche respingendola per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per ribadire che il giudice non può interferire nel potere dispositivo delle parti modificando gli elementi costitutivi della domanda.

  • artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000

    le doglianze sul difetto di informazione e sulla motivazione dell'atto sono state ritenute assorbite dall'accoglimento della tesi dell'Ufficio e, in ogni caso, attinenti ad accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione nel caso concreto.

  • art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997

    la compensazione del credito può sopravvenire alla scelta del rimborso solo nei limiti e con le modalità della dichiarazione integrativa, entro l'anno successivo alla maturazione del credito.

  • artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 546 del 1992

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente irrilevante nel caso concreto, poiché la pretesa riguardava un credito già chiesto a rimborso e poi indebitamente compensato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato solo per descrivere la definizione in sanatoria del giudizio sul rimborso, poi estinto.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto le censure infondate o non pertinenti alla ratio decidendi.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 4-bis

    richiamato per la disciplina del vizio di motivazione applicabile ratione temporis.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 316 del 2008

    richiamata per evidenziare che un intervento additivo in materia di provvisoria esecutività delle sentenze tributarie inciderebbe sull'intero assetto del processo tributario e rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore.

  • Cass. n. 1946 del 2022

    richiamata per affermare il principio di alternatività tra rimborso e detrazione/compensazione e il limite temporale alla revoca della scelta del rimborso.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato o pronunci su una questione estranea e non connessa alle domande formulate; non basta che la motivazione segua un percorso diverso da quello prospettato dalla parte.
  • Nel sistema tributario, il contribuente che abbia inizialmente chiesto il rimborso di un credito non può liberamente trasformare senza limiti quella scelta in compensazione: l'opzione per il rimborso non è revocabile implicitamente in ogni tempo, ma può essere modificata solo nei limiti e con gli strumenti previsti dalla dichiarazione integrativa.
  • La contestazione della cartella di pagamento fondata sull'asserita esistenza del credito o sulla pretesa di compensarlo incontra il limite della scelta originaria del contribuente e della verifica della spettanza del credito secondo le modalità legalmente previste.
  • Le censure che investono l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale astrattamente configurabile e nei termini applicabili ratione temporis.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la decisione della controversia può essere definita sulla base di una diversa e autonoma ratio decisoria, senza necessità di applicare la norma censurata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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