Sentenza del 18/01/2017 n. 1109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella relativa a IRPEG, IVA, IRAP e ritenute alla fonte, derivante dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali degli anni 2002 e 2003, contestando, tra l'altro, l'assenza di sottoscrizione della cartella e del ruolo, l'omessa comunicazione di irregolarità, la tardività dell'iscrizione a ruolo e della notifica, la mancanza della relata di notifica, l'asserita adesione al condono fiscale e l'assenza di prova del debito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo e il decimo motivo sono stati dichiarati inammissibili; tutti gli altri sono stati ritenuti infondati. È stata confermata la validità della cartella: la sua sottoscrizione non era requisito essenziale, la mancata sottoscrizione del ruolo non ne determinava l'invalidità, la notifica diretta tramite raccomandata non richiedeva una relata e ogni eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla tempestiva impugnazione. Il termine annuale previsto per il controllo automatizzato è stato considerato ordinatorio, mentre la cartella, notificata il 17 aprile 2007, è stata ritenuta tempestiva secondo il termine decadenziale applicabile. Non è stata provata né l'adesione perfezionata al condono né l'integrale pagamento delle somme dichiarate. La società è stata condannata alle spese: 20.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e 15.000 euro in favore dell'agente della riscossione, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni.
Il termine annuale previsto per la rettifica nell'ambito del controllo automatizzato ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, purché sia rispettato il termine decadenziale per la notificazione della cartella.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
La liquidazione automatizzata dell'IVA segue il sistema dei termini decadenziali stabiliti dalla disciplina generale introdotta nel 2005, senza applicazione automatica del più breve termine previsto per gli avvisi di rettifica e accertamento.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 25 e 26
Disciplina del ruolo, della cartella di pagamento e delle relative notificazioni.
La sottoscrizione del ruolo è riferita all'atto interno dell'Amministrazione e la sottoscrizione autografa della cartella non è necessaria se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'autorità competente. La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma impedisce che il contribuente resti indefinitamente esposto al potere di riscossione e introduce un termine decadenziale certo per la notificazione della cartella derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Obbligo di comunicazione preventiva nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La comunicazione di irregolarità è necessaria quando il controllo automatizzato evidenzia incertezze rilevanti, ma non per semplici errori materiali o per omessi o tardivi versamenti di somme già dichiarate.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Un eventuale vizio di nullità della notificazione della cartella è sanato dalla tempestiva impugnazione, poiché essa dimostra che l'atto ha raggiunto il contribuente e lo scopo processuale.
L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9-bis
Definizione automatica degli anni pregressi e definizione degli omessi versamenti.
La definizione automatica non elimina gli effetti della liquidazione ex art. 36-bis, compresi interessi e sanzioni per omesso o tardivo pagamento; per tali somme era necessario avvalersi della specifica procedura prevista dall'art. 9-bis.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Quando la cartella deriva dalla mera liquidazione delle somme indicate dal contribuente nelle proprie dichiarazioni, spetta al contribuente che contesta il debito produrre le dichiarazioni o le ricevute di pagamento idonee a dimostrare errori dell'Ufficio o l'avvenuto versamento.
L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
Non è annullabile il provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Per atti vincolati e meramente esecutivi, come ruolo e cartella, i vizi formali o procedimentali non comportano l'annullamento se non hanno inciso sul contenuto sostanziale dell'atto.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non è assimilabile integralmente a un atto di precetto: i suoi requisiti formali sono quelli della disciplina tributaria speciale. L'assenza di sottoscrizione non determina automaticamente la nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'Amministrazione.
- La notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica. In ogni caso, la tempestiva impugnazione può sanare eventuali vizi di nullità, ma non l'inesistenza assoluta della notificazione.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la preventiva comunicazione di irregolarità è normalmente richiesta solo quando emergono incertezze rilevanti; non è necessaria per il semplice riscontro di omessi o tardivi versamenti di importi già dichiarati.
- Il superamento del termine ordinatorio per il controllo automatizzato non comporta di per sé la decadenza dell'Amministrazione. Occorre verificare soprattutto il rispetto del termine decadenziale previsto per la notificazione della cartella.
- La semplice produzione di una dichiarazione di condono non dimostra il perfezionamento della definizione: devono essere provati anche gli adempimenti richiesti dalla specifica procedura. Inoltre, il condono può non coprire somme derivanti da omessi versamenti già liquidati ai sensi dell'art. 36-bis.
- Quando la cartella riproduce somme risultanti dalla dichiarazione del contribuente, l'Amministrazione non deve necessariamente produrre in giudizio la dichiarazione già nella disponibilità del contribuente. Chi contesta il calcolo deve fornire documenti concreti, come dichiarazioni, quietanze o ricevute di pagamento.
- Le contestazioni generiche sulla mancanza di potere, sottoscrizione o provenienza dell'atto sono insufficienti: il contribuente deve indicare elementi specifici che mettano concretamente in dubbio la riferibilità o la validità dell'atto.
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