Sentenza del 18/01/2017 n. 1123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’accertamento relativo al 2003, notificato il 21 novembre 2005, con cui erano stati rideterminati il reddito ai fini Irpeg in 290.205 euro, la base imponibile Irap in 300.806 euro e il volume d’affari Iva in 945.211 euro, chiedendo il recupero complessivo di 157.843,75 euro. Ha contestato: l’insufficiente o apparente motivazione dell’avviso, che avrebbe recepito acriticamente il processo verbale; l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza d’appello e il generico richiamo alla decisione di primo grado; la violazione delle regole sull’accertamento dei maggiori ricavi e degli effetti della legge n. 88 del 2009. La controversia riguardava la presunta dichiarazione di prezzi inferiori a quelli effettivamente riscossi per alcune cessioni immobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l’appello della società e, quindi, lasciato fermo l’accertamento. Ha ritenuto la motivazione della CTR completa e non meramente recettiva e ha giudicato legittima la prova presuntiva dei maggiori ricavi: oltre ai valori FIAIP e OMI, erano stati considerati gli importi dei mutui, le provvigioni del mediatore, l’operatività della società e una CTU sui valori commerciali degli immobili. La società, inoltre, non aveva documentato preliminari anteriori alle vendite né un significativo aumento dei prezzi nel 2003. La pluralità di elementi è stata reputata grave, precisa e concordante; non si è quindi fatto affidamento sui soli valori OMI. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare, l’onere di fornire la prova che l’operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all’amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti
L’Amministrazione deve provare che il prezzo dichiarato non corrisponde a quello effettivo. Può farlo anche tramite presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
In particolare, la sentenza è motivata in maniera del tutto esaustiva, con esame completo dei vari motivi d’appello, senza alcun acritico recepimento delle motivazioni della sentenza di primo grado.
La censura relativa alla motivazione dell’accertamento è stata respinta nel caso concreto: la CTR ha esaminato autonomamente e in modo completo le questioni, senza limitarsi a richiamare la decisione precedente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3
la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35.
Per l’accertamento Iva è stato ripristinato il quadro precedente alle modifiche del 2006: il valore normale dell’immobile non costituisce, da solo, una presunzione legale del corrispettivo effettivo.
Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5
E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò - deve intendersi - con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire.
La disposizione ha eliminato la presunzione legale relativa basata sul valore normale e, secondo la Corte, opera retroattivamente. Il giudice valuta gli elementi del caso e può accertare ricavi non dichiarati mediante presunzioni semplici qualificate.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35
E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene
Le disposizioni del 2006 che presumevano la coincidenza tra corrispettivo effettivo e valore normale sono state eliminate dalla legge del 2009; resta possibile l’accertamento presuntivo ordinario, alle condizioni richieste.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di prezzi immobiliari dichiarati inferiori a quelli effettivi, l’onere probatorio resta a carico dell’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Il valore OMI o altri valori di mercato, isolatamente considerati, non bastano a dimostrare il maggior corrispettivo; possono però concorrere con altri indizi, come importi dei mutui, provvigioni, dati sull’attività del venditore e stime tecniche.
- Il contribuente può contrastare la ricostruzione presuntiva con prove documentali concrete. Nel caso esaminato sono stati rilevanti la mancata prova di preliminari anteriori alle vendite e l’assenza di elementi che dimostrassero un forte aumento dei prezzi nel periodo.
- La legge n. 88 del 2009 ha eliminato la presunzione legale fondata sul valore normale e la Corte ne ha riconosciuto l’effetto retroattivo; ciò non impedisce all’Amministrazione di provare maggiori ricavi con presunzioni semplici qualificate.
- Una decisione d’appello non è affetta da motivazione apparente per il solo fatto che esamini o condivida argomenti già affrontati in primo grado, se svolge una valutazione autonoma e completa dei motivi.
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