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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1013 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO - Reddito d'impresa - Esercizio commerciale - Determinazione induttiva ricavi - Criterio del consumo di vino - Imprecisione metodo - Conseguenze - Illegittimità accertamento -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi, rideterminando poi il maggior reddito in 71.594 euro (da 102.128 euro) e l’IVA da recuperare in 7.159 euro (da 10.278 euro), dopo il contraddittorio. La ricostruzione dei ricavi si basava sui coperti teorici calcolati assumendo un consumo di vino di 33 cl per cliente, secondo una nota metodologica dell’Agenzia; l’Ufficio richiamava inoltre il numero dei tovaglioli lavati. Il contribuente contestava l’attendibilità del criterio, perché il consumo varia secondo gusti e abitudini, parte del vino può essere usata in cucina o rifiutata e la quantità venduta non coincide necessariamente con il numero dei clienti. La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso e la CTR delle Marche, con sentenza del 16 febbraio 2010, depositata il 12 agosto 2011, aveva confermato tale esito. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il consumo di vino e i tovaglioli fossero indizi idonei; con il secondo, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la valutazione dei tovaglioli e degli altri elementi. Il controricorso della contribuente è stato ritenuto tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetti al giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della CTR fosse congrua e non illogica. Non era in discussione la possibilità astratta di usare il consumo di vino o il numero dei tovaglioli, ma l’attendibilità concreta del calcolo: questo presupponeva un aumento notevole dei pasti teoricamente serviti e non considerava adeguatamente la media ponderata, il vino sfuso conservato in taniche, la limitata incidenza delle bottiglie da 0,375 litri sugli acquisti (inferiore al 6%), il vino residuo ai tavoli e gli acquisti di vini locali da parte dei clienti. Tali elementi rendevano plausibile che la quantità di vino esitata non corrispondesse al numero dei clienti e giustificavano l’incongruità dell’accertamento. Entrambi i motivi sono stati quindi respinti; il controricorso era tardivo. Spese del giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione consente l’accertamento induttivo, ma gli elementi utilizzati devono sostenere una ricostruzione concretamente attendibile. Un criterio astrattamente utilizzabile non basta se, nelle circostanze del caso, produce risultati incompatibili con le possibilità effettive dell’esercizio.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Nella specie, non è in discussione la validità teorica dell'utilizzo del criterio del consumo di vino, o del numero dei tovaglioli, ma è ovvio che se l'esito del metodo adottato confligge con le possibilità teoriche (come evidenziate nella motivazione della sentenza di primo grado, fatta propria dalla sentenza oggi impugnata con puntuale risposta alle censure mosse) di consumo di vino e di servizio dell'esercizio commerciale, viene meno la attendibilità nel suo complesso della metodologia di accertamento, e ciò attiene alla prova a carico dell'Ufficio, in quanto solo a seguito della valutazione di sufficienza della medesima l'onere di prova contraria si trasferisce sul contribuente.

    Il consumo di vino o il numero di tovaglioli possono fungere da fatti noti da cui inferire i ricavi, ma gli indizi devono essere valutati nel loro insieme e risultare concretamente attendibili. L’onere della prova contraria passa al contribuente solo dopo che il giudice abbia ritenuto sufficiente la prova presuntiva dell’Ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure per violazione di legge e per vizio motivazionale non consentono di sostituire alla valutazione di merito degli indizi una diversa lettura degli stessi: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la congruità della motivazione, mentre l’apprezzamento degli elementi presuntivi spetta al giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 370

    Il controricorso deve essere depositato nel rispetto dei termini previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte ne ha rilevato la tardività.

Massime di principio

  • Un metodo induttivo fondato su consumi, acquisti o altri indicatori può essere utilizzato in astratto, ma deve essere verificato rispetto alle caratteristiche concrete dell’attività e non può tradursi in risultati incompatibili con la sua capacità effettiva di servizio.
  • La quantità di una bevanda venduta o consumata non equivale automaticamente al numero dei clienti o dei pasti: occorre considerare gli usi non destinati alla somministrazione, i residui, le abitudini dei clienti e le modalità di conservazione e vendita.
  • La presenza di un ulteriore indicatore, come il numero dei tovaglioli lavati, non rende di per sé attendibile l’accertamento: il giudice deve valutarne la relazione con gli altri dati e la coerenza complessiva della ricostruzione.
  • L’onere della prova contraria non si trasferisce al contribuente finché l’Amministrazione non abbia fornito elementi presuntivi sufficienti e attendibili; la contestazione può quindi riguardare la concreta idoneità del metodo e dei dati, non soltanto la sua astratta ammissibilità.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi compete normalmente al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile nei limiti dei vizi di legittimità e della congruità della motivazione, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

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