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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1099 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato il diniego del rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003, 2004 e 2005. Con il primo motivo ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse respinto la domanda sulla base di circostanze non dedotte dall’Ufficio. Con il secondo ha denunciato l’omessa o insufficiente motivazione sull’autonoma organizzazione: aveva contestato che i compensi a terzi e l’impiego di collaboratori dimostrassero tale presupposto, specificando che riguardavano due commercialisti incaricati della contabilità e degli adempimenti fiscali, un avvocato per due ricorsi per cassazione e il figlio per saltuari incarichi di procuratore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso dell’Agenzia delle Entrate: spedito il 26 giugno 2012, era oltre il termine, scaduto il 25 giugno, dato che il ricorso era stato notificato il 16 maggio. Ha rigettato il primo motivo: nelle controversie di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i presupposti del rimborso; le contestazioni dell’Ufficio sono mere difese e non vincolano il giudice, salvo il giudicato interno. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR non aveva esaminato adeguatamente le prove sulla natura delle prestazioni e sulla loro occasionalità, elementi potenzialmente idonei a escludere l’autonoma organizzazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto direttamente il rimborso: la questione dovrà essere riesaminata in rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 55

    Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso per tardività, essendo stato spedito per la notifica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 in data 26 giugno 2012 (risultante dal relativo timbro), laddove, essendo stato il ricorso notificato in data 16 maggio, l'ultimo giorno utile era il 25 giugno, non festivo.

    La disposizione è richiamata per il termine di notifica del controricorso; nel caso concreto, la notifica spedita il 26 giugno è stata considerata tardiva rispetto alla scadenza del 25 giugno.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 35

    Il motivo è infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, nei giudizi tributari di rimborso, il contribuente che impugni il silenzio rifiuto di un'istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, che da un lato non vincolano il giudice nell'accertamento dei presupposti per la spettanza del rimborso e, dall'altro, non sono soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno.

    Il motivo basato su tali disposizioni è stato rigettato: nel giudizio promosso dal contribuente per ottenere un rimborso, il giudice può verificare i presupposti del diritto anche oltre le specifiche argomentazioni difensive dell’Ufficio, poiché il contribuente è attore in senso sostanziale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, come recentemente precisata da Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016, l'autonoma organizzazione costituente il presupposto per l'applicazione dell'IRAP ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi l'impiego di un dipendente con mansioni meramente esecutive.

    L’IRAP presuppone un’autonoma organizzazione: questa ricorre se il professionista responsabile dell’organizzazione utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre l’impiego di un dipendente con mansioni meramente esecutive. La presenza di compensi a terzi o collaboratori, da sola, non esaurisce l’accertamento: occorre valutarne natura, riferibilità all’attività e occasionalità.

  • Art. 277 c.p.p.

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione, ma la Corte non ne ha illustrato né applicato una specifica interpretazione; il motivo è stato deciso sulla base dei principi propri del giudizio tributario di rimborso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per il rimborso di un tributo, il contribuente che impugna il diniego tacito è attore in senso sostanziale: deve allegare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso. Le difese dell’Amministrazione non delimitano rigidamente l’accertamento del giudice, salvo che su un punto si sia formato il giudicato interno.
  • Per valutare l’autonoma organizzazione ai fini IRAP non basta rilevare l’esistenza di spese per terzi o collaboratori: occorre esaminare concretamente la natura e la funzione delle prestazioni, il loro collegamento con l’attività professionale, la loro occasionalità e l’eventuale superamento del lavoro meramente esecutivo.
  • Prestazioni professionali esterne, come la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali affidati a un commercialista non dipendente, possono non dimostrare da sole l’autonoma organizzazione. Anche le prestazioni occasionali richiedono una valutazione specifica e non possono essere automaticamente equiparate a un impiego non occasionale di lavoro altrui.
  • Quando il giudice di merito fonda l’assoggettamento a IRAP su compensi a terzi o collaboratori, deve confrontarsi con le prove e le deduzioni del contribuente sulla natura e sull’occasionalità di tali incarichi; l’omesso esame può rendere insufficiente la motivazione e giustificare la cassazione con rinvio.

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