Sentenza del 18/01/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IVA - Attività di intrattenimento e spettacolo "privé" - Aliquota applicabile 10% - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto infondato. I corrispettivi percepiti per l'attività di "privé" devono essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20% quando l'intrattenimento rappresenta la prestazione principale e la somministrazione di bevande costituisce una prestazione meramente accessoria. L'aliquota agevolata del 10% non è quindi applicabile all'intera attività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20% ai corrispettivi derivanti dall'attività di "privé", sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota speciale del 10%, presumibilmente in ragione della somministrazione di bevande effettuata nei locali. La questione riguardava la qualificazione dell'operazione complessiva e il rapporto tra prestazione principale e prestazione accessoria.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulle aliquote applicabili alle attività di intrattenimento, spettacolo e somministrazione
L'aliquota deve essere individuata considerando la natura economica della prestazione principale. Se l'intrattenimento costituisce l'elemento essenziale dell'operazione e la somministrazione di bevande è accessoria, trova applicazione l'aliquota ordinaria propria dell'attività principale.
Massime di principio
- In presenza di un'operazione composta da più elementi, occorre individuare la prestazione principale e considerare le altre come accessorie quando servono semplicemente a rendere possibile o più completa la fruizione della prestazione principale.
- L'aliquota IVA agevolata prevista per una singola attività, come la somministrazione di alimenti o bevande, non si estende automaticamente a un servizio complesso nel quale tale attività abbia un ruolo secondario.
- Per stabilire l'aliquota applicabile rilevano la sostanza economica dell'operazione, la finalità prevalente per il cliente e la struttura concreta del servizio, non soltanto la presenza di una componente astrattamente agevolata.
- Quando l'intrattenimento è il servizio principalmente acquistato e la consumazione è soltanto accessoria, i corrispettivi complessivi sono normalmente assoggettati all'aliquota prevista per l'intrattenimento, anche se nel servizio sono incluse bevande.
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