Sentenza del 18/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Raddoppio dei termini sempre condizionato all'inoltro della denuncia prima della decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, contestando anzitutto la tempestività dell'accertamento: l'atto era stato notificato il 26 maggio 2014, oltre il termine ordinario del 31 dicembre 2013, mentre la denuncia penale era stata trasmessa alla Procura il 19 maggio 2014. La società sosteneva quindi che il raddoppio dei termini non potesse operare in assenza di una denuncia presentata entro la scadenza ordinaria. Nel merito contestava inoltre il disconoscimento di costi per pubblicità e sponsorizzazioni, sostenendo che fossero effettivi, documentati, pagati con strumenti tracciabili, inerenti e congrui.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini perché, secondo i principi della Corte costituzionale, è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato tributario che comporti l'obbligo di denuncia; non è necessario che la denuncia sia stata trasmessa entro il termine ordinario, per gli atti notificati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015. Inoltre, la disciplina transitoria ha fatto salvi gli effetti degli avvisi già notificati. Anche applicando la disciplina successiva, la denuncia del 19 maggio 2014 e l'avviso del 26 maggio 2014 risultavano tempestivi rispetto al termine applicabile. Nel merito, i costi di sponsorizzazione sono stati ritenuti indeducibili e l'IVA indetraibile, poiché la società non aveva dimostrato adeguatamente l'esistenza, la certezza e l'inerenza delle prestazioni: i contratti erano privi di data certa o generici, la documentazione pubblicitaria era insufficiente e sussistevano indizi di operazioni inesistenti o di retrocessione delle somme. La società è stata condannata anche al pagamento di 1.500 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 43, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari.
Per la disciplina applicabile agli atti anteriori alle modifiche del 2015, il raddoppio dipende dalla configurabilità astratta del reato e dall'obbligo di denuncia, non dalla trasmissione effettiva della denuncia entro il termine ordinario.
Art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La regola è stata interpretata in modo analogo all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, con rilevanza dell'obbligo di denuncia e dell'astratta configurabilità del reato.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015
Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento ... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione transitoria conserva gli effetti degli avvisi già notificati al 2 settembre 2015, anche se il nuovo regime avrebbe richiesto la trasmissione tempestiva della denuncia entro il termine ordinario.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, Legge n. 208/2015
Il raddoppio non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La disciplina successiva ha subordinato il raddoppio alla tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia, ma la sentenza ha ritenuto comunque tempestivi denuncia e avviso anche secondo tale regime.
Art. 109 TUIR
Le componenti negative sono deducibili se certe, determinate o determinabili e inerenti all'attività d'impresa.
La mera contabilizzazione del costo, l'emissione della fattura o il pagamento tracciabile non provano automaticamente l'effettività, la certezza e l'inerenza della spesa; il contribuente deve fornire elementi concreti sulla prestazione e sul suo collegamento con l'attività d'impresa.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali dei reati perseguibili d'ufficio.
L'obbligo di denuncia sorge quando gli elementi disponibili consentono di individuare con sufficiente sicurezza un'ipotesi di reato, senza che sia necessario un accertamento penale definitivo.
Art. 361 c.p.
Punisce l'omissione o il ritardo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale.
La norma conferma che il pubblico ufficiale deve trasmettere prontamente la denuncia quando ne ricorrono i presupposti, anche se, nel regime previgente, il ritardo non impediva di per sé il raddoppio dei termini tributari.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti al regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini può operare quando i fatti contestati integrano astrattamente un reato tributario perseguibile d'ufficio; non era indispensabile che la denuncia fosse stata trasmessa prima della scadenza ordinaria.
- Per gli atti soggetti al regime introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e dalla Legge n. 208/2015, la denuncia deve invece essere presentata o trasmessa entro il termine ordinario, altrimenti il raddoppio non opera, salvo le specifiche disposizioni transitorie.
- Il giudice tributario deve verificare autonomamente se i fatti presentano gli elementi di un reato che impone la denuncia; non è necessario attendere l'esito del procedimento penale.
- La deducibilità di spese pubblicitarie o di sponsorizzazione richiede la prova concreta dell'effettiva prestazione, della certezza del costo e del suo collegamento funzionale con l'attività d'impresa. Fatture, contratti generici e pagamenti tracciati, da soli, possono non essere sufficienti.
- In presenza di indizi di fatture per operazioni inesistenti, retrocessione delle somme o documentazione priva di data certa e dettagli operativi, l'Amministrazione può disconoscere la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA; spetta al contribuente fornire una prova analitica e coerente della prestazione.
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