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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Nullità atto e preavviso di fermo - Difetto di motivazione - Contradditorio preventivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità del preavviso di fermo per difetto di motivazione, mancata allegazione dei documenti richiamati e violazione del contraddittorio preventivo. La contestazione riguardava anche l'assenza di una specifica dimostrazione del periculum in mora e la legittimità dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto insussistente il difetto di motivazione quando l'atto sia stato regolarmente notificato e il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dei documenti richiamati. In tal caso non sussiste un ulteriore obbligo di allegazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. È stato inoltre chiarito che, per l'adozione del provvedimento, è sufficiente il fumus boni iuris della pretesa creditoria dell'Amministrazione, senza necessità di dimostrare il periculum in mora. Infine, l'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 non impone un contraddittorio preventivo con l'ufficio: il contribuente dispone di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo per fornire osservazioni ed elementi.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.

    L'obbligo di allegazione non opera per i documenti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza mediante precedenti comunicazioni.

  • Art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma non prevede necessariamente un contraddittorio preventivo con l'ufficio; dopo la comunicazione dell'esito del controllo, il contribuente dispone di 30 giorni per fornire chiarimenti, elementi e osservazioni.

  • Preavviso di fermo amministrativo

    Il provvedimento richiede la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa creditoria, mentre non è necessaria una specifica prova del periculum in mora, estranea alla natura e alla funzione del fermo.

Massime di principio

  • Un atto tributario non è viziato per difetto di motivazione se consente al contribuente di comprendere la pretesa e se i documenti richiamati gli sono già stati legalmente comunicati.
  • La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente la nullità dell'atto quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza integrale attraverso precedenti notifiche o comunicazioni.
  • Per misure cautelari come il fermo amministrativo, la legittimità può fondarsi sulla plausibile esistenza del credito dell'Amministrazione; non è normalmente richiesta la dimostrazione di un concreto e imminente pericolo nel ritardo.
  • Il controllo formale ex art. 36-ter non comporta necessariamente un confronto preventivo con l'ufficio: il termine successivo di 30 giorni costituisce lo spazio previsto per presentare chiarimenti e documentazione.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la regolarità delle notifiche precedenti, la conoscenza effettiva dei documenti richiamati e il rispetto del termine concesso al contribuente per formulare osservazioni.

Testo integrale

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