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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, rideterminando il valore di un opificio industriale acquistato dalla società e recuperando a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP, la differenza tra l'ammortamento dedotto e quello ritenuto effettivamente deducibile, oltre all'IVA indebitamente detratta. La pretesa era fondata sull'assunto che l'immobile dovesse avere il medesimo valore medio di un altro cespite acquistato contestualmente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, pur respingendo formalmente l'appello dell'Ufficio, aveva comunque determinato i valori degli immobili in modo non coincidente con la tesi dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e delle norme tributarie sostanziali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso un nesso esclusivo tra fatto noto e fatto ignoto e avesse omesso la valutazione analitica e unitaria degli indizi; 2) violazione delle norme del processo tributario, lamentando che la CTR avesse limitato indebitamente il riesame d'appello alla sola sentenza impugnata e non all'intera controversia.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per legge per effetto della definizione agevolata della controversia presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente integrale pagamento delle rate dovute. La Corte ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata resa una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata con il pagamento integrale delle somme dovute determina l'estinzione del giudizio di cassazione ex lege e la cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte non si pronuncia sulle censure relative al merito dell'accertamento o alle regole processuali del giudizio tributario.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • La disciplina sull'addizionale unificata ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando la causa si chiude per estinzione ex lege e non per inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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