Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, rideterminando il valore di un opificio industriale acquistato dalla società e recuperando a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP, la differenza tra l'ammortamento dedotto e quello ritenuto effettivamente deducibile, oltre all'IVA indebitamente detratta. La pretesa era fondata sull'assunto che l'immobile dovesse avere il medesimo valore medio di un altro cespite acquistato contestualmente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, pur respingendo formalmente l'appello dell'Ufficio, aveva comunque determinato i valori degli immobili in modo non coincidente con la tesi dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e delle norme tributarie sostanziali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso un nesso esclusivo tra fatto noto e fatto ignoto e avesse omesso la valutazione analitica e unitaria degli indizi; 2) violazione delle norme del processo tributario, lamentando che la CTR avesse limitato indebitamente il riesame d'appello alla sola sentenza impugnata e non all'intera controversia.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per legge per effetto della definizione agevolata della controversia presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente integrale pagamento delle rate dovute. La Corte ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata resa una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza tra fatto noto e fatto ignoto.
richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione degli indizi.
art. 29, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sostanziale tributaria posta a fondamento del recupero a tassazione.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sostanziale IVA posta a fondamento dell'accertamento.
artt. 52 e seguenti D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel secondo motivo per censurare i limiti del riesame in appello nel processo tributario.
norma sul rito camerale in cassazione richiamata per l'avvio della trattazione.
art. 6, comma 8, D.L. n. 119 del 2018
norma sulla definizione agevolata della controversia tributaria che ha determinato l'estinzione del giudizio.
legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018 richiamata per la definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo perché la definizione del giudizio non rientra tra i casi previsti dalla norma.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell'Amministrazione.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato insieme al D.P.R. n. 115 del 2002 per la disciplina della prenotazione a debito del contributo unificato.
citato solo come precedente analogo in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie.
legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata per analogia.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata con il pagamento integrale delle somme dovute determina l'estinzione del giudizio di cassazione ex lege e la cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte non si pronuncia sulle censure relative al merito dell'accertamento o alle regole processuali del giudizio tributario.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La disciplina sull'addizionale unificata ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando la causa si chiude per estinzione ex lege e non per inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.
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