Cassazione Civile, Ordinanza n. 26020/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso dell'imposta di registro versata in relazione a un contratto di compravendita immobiliare, stipulato tra un venditore e una società acquirente. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 58, comma 1, L. 69/2009 e 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente applicato il termine lungo semestrale introdotto dalla legge n. 69/2009, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma, con conseguente applicazione del precedente termine annuale. L'Agenzia ha inoltre dedotto che, in ogni caso, l'appello era tempestivo anche rispetto al termine breve, poiché notificato il 20 maggio 2015 a fronte di notifica della sentenza di primo grado il 26 marzo 2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla L. n. 69/2009, che ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, senza rilievo del momento di introduzione di eventuali successivi gradi. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel marzo 2009, doveva applicarsi il termine annuale. Inoltre, la notifica dell'appello del 20 maggio 2015 è stata considerata tempestiva anche rispetto al termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado del 26 marzo 2015. Conseguentemente la sentenza della CTR che aveva dichiarato tardivo l'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per violazione di legge processuale.
La modifica introdotta dalla L. 69/2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma; per i giudizi anteriori resta applicabile il termine annuale.
La norma transitoria impone di applicare la nuova disciplina delle impugnazioni solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, indipendentemente dall'apertura di fasi successive.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle impugnazioni nel processo tributario.
Massime di principio
- La modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla L. 69/2009 non ha effetto retroattivo sui giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, ma si applica solo ai processi instaurati successivamente.
- Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado, non quella di eventuali successivi gradi o fasi del processo.
- Nel processo tributario, la verifica della tempestività dell'appello deve essere compiuta applicando il regime transitorio corretto e controllando sia il termine lungo sia l'eventuale termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
- Se l'appello è notificato entro il termine breve dalla notificazione della sentenza di primo grado, esso deve ritenersi tempestivo anche a prescindere dal termine lungo.
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