Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente, operante in regime di concessione nella gestione aeroportuale, aveva impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015. Gli avvisi recuperavano a tassazione maggiore IVA perché l’Ufficio riteneva che le accise sull’energia elettrica, già recuperate dall’Amministrazione doganale, dovessero entrare nella base imponibile IVA, in quanto l’energia sarebbe stata ceduta a terzi insieme ad altri servizi e in collegamento con la locazione degli spazi aeroportuali. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo che le accise non fossero state traslate sui cessionari e che la fattura addebitasse solo servizi aggiuntivi a importo forfetario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che anche le accise, se addebitate al committente e collegate direttamente alla cessione, concorrono alla base imponibile IVA, anche quando il corrispettivo sia forfetario; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la società avrebbe versato le accise come titolare di una unica utenza e avrebbe dovuto indicare i quantitativi di energia ceduta e le aliquote applicate, circostanza che avrebbe dimostrato la traslazione delle accise sui consumatori finali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo i principi della Corte di giustizia e la precedente giurisprudenza di legittimità, le accise sull’energia elettrica entrano nella base imponibile IVA solo se siano effettivamente traslate sul consumatore finale mediante rivalsa e quindi confluiscano nel prezzo da questi pagato; nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la società non aveva addebitato alcun importo per accise ai terzi cessionari e che mancava prova della traslazione del tributo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto dedotto era già stato considerato, almeno implicitamente, dal giudice d’appello e, comunque, non era decisivo: la circostanza dell’unica utenza non dimostrava la rivalsa delle accise sui singoli consumatori finali. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La base imponibile IVA comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo dell’operazione, ma le accise vi rientrano solo se effettivamente traslate nel prezzo pagato dal consumatore finale.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché mancava prova della rivalsa delle accise.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, ma non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la traslazione del tributo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le accise sull’energia elettrica rientrano nella base imponibile IVA solo quando siano state concretamente riversate sul consumatore finale tramite rivalsa.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la base imponibile comprende tutto il corrispettivo dovuto per la cessione o prestazione, ma un’imposta indiretta come l’accisa può entrarvi solo se sia effettivamente parte del prezzo pagato dal destinatario finale per effetto di rivalsa.
- La qualificazione di un corrispettivo come forfetario non esclude di per sé il nesso diretto tra prestazione e compenso, purché l’importo sia predeterminato secondo criteri chiari e idoneo a remunerare i servizi resi; tuttavia, ciò non basta a includere nella base imponibile importi non traslati sui clienti.
- In tema di IVA e accise sull’energia elettrica, l’inclusione delle accise nella base imponibile richiede prova concreta della loro traslazione sul consumatore finale; in difetto, il tributo resta estraneo al prezzo del bene/servizio fornito.
- Un fatto storico è decisivo ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. solo se, ove esaminato, sarebbe idoneo a sovvertire l’esito della decisione; non lo è quando, anche considerato, non dimostra il presupposto giuridico controverso.
- La presenza di un’unica utenza e la conseguente impossibilità di individuare addebiti proporzionali per singoli consumatori può rendere non dimostrata, e anzi incompatibile, la rivalsa delle accise sui singoli cessionari.
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