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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IVA, accessori e sanzioni, emessa in conseguenza di avvisi di accertamento non impugnati. Il contribuente aveva già proposto ricorso avverso la cartella, deducendo tra l'altro l'omessa notifica degli avvisi presupposti, la nullità o inesistenza della notificazione della cartella, il difetto di motivazione e la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella. Il ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza. Con l'istanza di revocazione, il contribuente ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. in tre profili: a) la Corte avrebbe errato nel ritenere inammissibile o comunque infondato il motivo sull'omessa pronuncia in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento, applicando indebitamente la regola della doppia conforme e supponendo che il giudice di appello si fosse pronunciato sul punto; b) avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il motivo relativo al difetto di motivazione della cartella, sia per la doppia conforme sia per difetto di specificità, contestando anche l'affermazione circa la notificazione degli avvisi presupposti; c) avrebbe errato nel ritenere motivata la cartella quanto al calcolo degli interessi, sulla base dell'assunto che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati. L'agente della riscossione ha resistito sostenendo l'inammissibilità del rimedio revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un vero errore percettivo revocatorio, ma mirassero a una nuova valutazione degli atti processuali e delle risultanze di merito. In particolare, ha affermato che la verifica dei presupposti della doppia conforme, l'apprezzamento sulla notificazione degli avvisi di accertamento e il giudizio sulla specificità del motivo relativo alla cartella costituiscono valutazioni o interpretazioni degli atti, non sussumibili nell'errore di fatto revocatorio. Ha inoltre osservato che parte delle questioni era comunque coperta da giudicato interno o comunque era già stata oggetto di decisione nel precedente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, non in una rivalutazione degli atti o in un errore di giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei ristretti limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La deduzione di vizi motivazionali non può essere trasformata in censura revocatoria se richiede una nuova lettura delle risultanze processuali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La disciplina della doppia conforme è richiamata come tema di valutazione processuale, non come fonte di errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione richiede una svista meramente percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti interni, decisiva e non concernente punti controversi già esaminati dal giudice.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la critica che, sotto l'apparenza dell'errore percettivo, chieda una nuova valutazione delle risultanze processuali o un diverso apprezzamento degli atti.
  • La verifica dell'esistenza dei presupposti della doppia conforme e la lettura degli atti processuali sul punto appartengono al giudizio di valutazione, non alla categoria dell'errore revocatorio.
  • Non è revocabile per errore di fatto la decisione di legittimità che abbia già esaminato e deciso, anche implicitamente o espressamente, la questione oggetto di doglianza, specie se la relativa statuizione non è stata specificamente censurata.
  • La censura sulla motivazione di una cartella o sulla notificazione degli atti presupposti non può essere veicolata in revocazione quando implica contestazione dell'apprezzamento degli atti di causa e non di una loro macroscopica inesistenza o erronea percezione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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