Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, prendendo atto dell'intervenuta transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e divenuto definitivo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero di IVA, IRES e IRAP e irrogazione di sanzioni, contestando gli esiti di un PVC che l'aveva ritenuta coinvolta in una frode carosello nella compravendita di telefoni cellulari, con disconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Veneto aveva rigettato l'appello, ritenendo provato dall'Ufficio il coinvolgimento e la consapevolezza della società nella frode, non assolto l'onere della prova contraria da parte della contribuente, irrilevante un precedente giudicato esterno su altro periodo d'imposta e irrilevante anche l'archiviazione penale del legale rappresentante. In cassazione la società aveva proposto undici motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione fiscale, sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate e con Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII, comprensiva del debito oggetto del giudizio e subordinata al pagamento di una somma a saldo e stralcio dopo l'omologa; poiché l'accordo è stato omologato e il decreto è divenuto definitivo, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 57 e 63 CCII
Richiamati come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale intervenuta tra le parti, la cui omologazione ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una transazione fiscale che comprende espressamente il debito oggetto della controversia e che è inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e divenuto definitivo, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti alla decisione, che può derivare da un assetto negoziale definitivo idoneo a definire integralmente la lite tributaria.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali, ove ne ricorrano i presupposti desumibili dal sopravvenuto assetto degli interessi.
- Un accordo transattivo che preveda espressamente l'impegno della parte a chiedere l'estinzione del giudizio, una volta intervenuta l'omologa, è indice decisivo del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del contenzioso.
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