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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiore IVA, ritenendo che nella base imponibile dovessero essere incluse accise e addizionali provinciali sull’energia elettrica addebitate nell’ambito di servizi resi a terzi operanti nelle aree aeroportuali. La società aveva pattuito con tali soggetti un corrispettivo forfetario e onnicomprensivo per servizi accessori connessi all’uso degli spazi aeroportuali, comprensivo anche della fornitura di energia elettrica. La contribuente contestava l’atto deducendo, oltre a vizi procedimentali e di motivazione, che la rivalsa delle accise era solo facoltativa e non era stata effettivamente esercitata, sicché tali importi non potevano entrare nella base imponibile IVA; contestava inoltre le sanzioni. La CTR accoglieva l’appello della società, ritenendo che la base imponibile IVA comprendesse gli oneri e le spese, ma non le accise sull’energia elettrica, poiché era stato pattuito un compenso forfetario già assoggettato a IVA, disancorato dall’addebito diretto delle accise. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che tutto quanto addebitato al committente, incluse le accise, concorresse alla base imponibile IVA e che vi fosse un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; con il secondo, in via gradata, lamentava la violazione delle medesime norme e delle regole sull’onere della prova, assumendo che le accise fossero entrate nel corrispettivo forfetario e che spettasse alla contribuente provare la mancata traslazione dell’imposta sul cessionario. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ma ha respinto il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza unionale e nazionale richiamata, le accise entrano nella base imponibile IVA solo se effettivamente traslate sul consumatore finale e quindi parte del prezzo corrisposto; nel caso deciso, il giudice di merito aveva accertato in fatto che la società non aveva addebitato alcun importo per accise ai terzi, avendo concordato un corrispettivo forfetario e onnicomprensivo per i servizi accessori, non ancorato ai costi sostenuti per le accise. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rivalutare il merito dell’accertamento probatorio sulla mancata rivalsa, mentre la Corte ha ribadito che l’eventuale rivalsa, in quanto fatto costitutivo dell’assoggettamento a IVA per le accise traslate, deve essere provata dall’Ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La base imponibile IVA comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo dovuto per la cessione o prestazione, ma solo se vi è un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non accoglie la censura perché essa tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non accoglie la censura perché essa tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge; la Corte distingue però la censura di diritto dalla richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Le accise possono entrare nel prezzo dell’energia elettrica e, quindi, nella base imponibile IVA solo se la rivalsa sia stata concretamente esercitata sul consumatore finale.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo del bene o del servizio, ma soltanto quando sia accertato un nesso diretto e sinallagmatico tra prestazione resa e somma versata.
  • Un importo forfetario può costituire corrispettivo imponibile anche se non commisurato analiticamente ai singoli costi, purché sia predeterminato e collegato ai servizi resi; tuttavia non vi rientrano componenti che non siano state effettivamente traslate nel prezzo al cliente.
  • Le accise sull’energia elettrica rientrano nella base imponibile IVA solo se il soggetto obbligato le abbia concretamente riversate sul consumatore finale tramite rivalsa; in difetto di traslazione, esse restano estranee al corrispettivo IVA.
  • Quando l’assoggettamento a IVA di una componente dipende dall’eventuale esercizio della rivalsa, spetta all’Amministrazione finanziaria provare che tale rivalsa sia stata effettivamente esercitata.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto veste di violazione di legge o di riparto dell’onere probatorio, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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