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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26010/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società, già associata al 50% in un'associazione temporanea di imprese costituita per partecipare a una gara ANAS, ha convenuto la società capogruppo dell'ATI chiedendo il pagamento di una quota degli utili e delle somme liquidate in sede arbitrale alla stazione appaltante, assumendo che l'altra impresa l'avesse esclusa dall'attività esecutiva e non le avesse corrisposto quanto spettante. In appello la società attrice aveva dedotto, tra l'altro, la nullità di un preteso accordo interno difforme rispetto all'atto costitutivo e al contratto d'appalto, l'omesso esame di fatti decisivi (apporto reputazionale e di iscrizione richiesta per la gara, documentazione e prova testimoniale sui lavori e sulle spese), nonché un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. La ricorrente ha poi denunciato la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., di varie norme civilistiche su obbligazioni/mandato/nullità e dell'art. 22 d.lgs. n. 406/1991, oltre al vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul dato che i lavori dell'appalto erano stati eseguiti integralmente dalla sola capogruppo e che la ricorrente non aveva dimostrato né di aver svolto lavorazioni specifiche né di aver sostenuto spese rilevanti. Ha inoltre affermato che il ricorso mirava in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; la doglianza sulla prova testimoniale è stata ritenuta non decisiva e troppo generica. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La violazione di legge non è configurabile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito non ha fondato la decisione su una nullità dell'accordo interno, ma su un diverso accertamento in fatto.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio

    Il vizio sussiste solo se il fatto omesso sia decisivo; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici.

  • artt. 101 e 112 c.p.c.

    Le doglianze di violazione del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state respinte perché la sentenza di merito non ha pronunciato su una nullità non dedotta, ma ha semplicemente applicato un accertamento fattuale.

  • artt. 1218 ss. c.c.

    Le norme sull'inadempimento non sono state ritenute utilmente invocabili, poiché mancava la prova del concreto svolgimento di prestazioni da parte della ricorrente.

  • art. 1418 c.c.

    La questione di nullità dell'accordo interno è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi effettiva.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità non è stata oggetto di un autonomo accertamento decisivo da parte del giudice di merito.

  • art. 1344 c.c.

    La dedotta illiceità per frode alla legge non è stata ritenuta rilevante ai fini della decisione.

  • artt. 1704 ss. c.c.

    Le norme sul mandato non hanno inciso sulla decisione, che si è basata sulla mancanza di prova dell'attività svolta dalla ricorrente.

  • artt. 1710 ss. c.c.

    Le regole di diligenza nell'esecuzione del mandato non sono state decisive nel caso concreto.

  • art. 22 d.lgs. n. 406/1991

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli appalti pubblici e all'ATI, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze che non si confrontano con il decisum effettivo sono destinate al rigetto.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del merito né di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • Chi rivendica utili o corrispettivi nell'ambito di un'ATI deve allegare e provare concretamente le prestazioni effettivamente eseguite e le spese sostenute; in mancanza di tale prova, la pretesa al compenso non può essere accolta.
  • La prova testimoniale è decisiva, ai fini del sindacato di legittimità, solo se è idonea con certezza a sovvertire l'esito probatorio già raggiunto; capitoli generici o esplorativi non fondano il vizio di omessa ammissione.
  • La ripartizione degli utili tra imprese associate non può essere invocata in astratto in assenza di prova dell'apporto effettivo e dell'esecuzione delle opere, quando il giudice di merito abbia accertato che i lavori sono stati svolti integralmente da una sola impresa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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