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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04696/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Un medico convenzionato di medicina generale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi e indennità maturati per la partecipazione ai Nuclei di Cure Primarie e per gli accessi domiciliari integrati previsti dall'art. 53 dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale 2006/2009. L'ASL si era opposta sostenendo che il mancato pagamento derivasse dai vincoli del piano di rientro sanitario della Regione Abruzzo, che le prestazioni fossero facoltative e che i compensi potessero essere ridotti unilateralmente in ragione della necessità di contenimento della spesa pubblica, anche alla luce di delibere regionali e commissariali. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le somme avessero natura di corrispettivo e che la P.A. non potesse abbattere unilateralmente i compensi pattuiti in sede di contrattazione integrativa. Con il ricorso per cassazione l'ASL deduceva, in sette motivi, violazione di norme sul piano di rientro e sulla programmazione sanitaria, sull'autonomia degli atti regionali e commissariali, sull'art. 1326 c.c. per asserita conclusione di un nuovo accordo per fatti concludenti, sulla qualificazione delle prestazioni come mere incentivazioni, sugli artt. 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001 e sulla pretesa inammissibilità della disapplicazione di atti amministrativi nei confronti di una P.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui l'ASL pretendeva di giustificare la riduzione unilaterale dei compensi in base alla normativa sul risanamento dei disavanzi sanitari e ai provvedimenti regionali/commissariali, affermando che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per gli aspetti economici, è regolato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i contratti individuali devono conformarsi a pena di nullità. Ha inoltre osservato che le misure di rientro non attribuiscono a Regioni e ASL il potere di sottrarsi unilateralmente alle obbligazioni economiche derivanti dalla contrattazione collettiva, né consentono di qualificare come nuovo accordo un comportamento meramente concludente non formalizzato per iscritto. È stato respinto anche il motivo sulla disapplicazione degli atti amministrativi, perché l'atto di riduzione del compenso non è stato considerato espressione di potere autoritativo ma atto privatistico nell'ambito di un rapporto paritario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 ACN medicina generale 2006/2009

    è la base convenzionale delle prestazioni remunerate richieste dal medico convenzionato.

  • art. 48 L. 833/1978

    gli accordi collettivi disciplinano gli aspetti economici del rapporto convenzionale e vincolano i contratti individuali a pena di nullità.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    conferma la centralità della contrattazione collettiva nazionale e integrativa per i rapporti convenzionali con i medici.

  • artt. 1, commi 173, 174, 176, 178 e 180, L. 311/2004

    disciplinano la procedura di ripianamento dei disavanzi e l'obbligo regionale di adottare misure per l'equilibrio economico-finanziario, ma non autorizzano la modifica unilaterale dei compensi convenzionali.

  • art. 6 Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del piano di rientro, ma non ritenuto idoneo a fondare un potere di riduzione unilaterale dei compensi.

  • art. 1, commi 278 e 281, L. 266/2005

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle misure di contenimento della spesa sanitaria.

  • art. 1, comma 796, lett. b), L. 296/2006

    le determinazioni di piano di rientro possono incidere su provvedimenti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, non sugli accordi negoziali di contrattazione regionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato per l'interpretazione sistematica delle norme sul piano di rientro e sulla contrattazione.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica di clausole imposte dalla normativa di rientro.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità delle clausole/atti contrari a norme imperative.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla sorte parziale della disciplina contrattuale eventualmente incompatibile.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per sostenere l'integrazione del contratto con norme imperative.

  • art. 1326 c.c.

    il comportamento del medico non integra, da solo, un nuovo accordo se manca la forma scritta richiesta e non può sostituire la precedente contrattazione collettiva più favorevole.

  • art. 5 legge n. 2248/1865, allegato E

    non è applicabile per giustificare la disapplicazione di atti amministrativi quando l'atto contestato è in realtà privatistico e non espressione di potere autoritativo.

  • artt. 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001

    richiamati per il tema dei contratti integrativi e dei vincoli di bilancio, ma non decisivi perché l'ASL non aveva potere di modifica unilaterale del rapporto convenzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 311 del 2004

    nel suo complesso, disciplina il piano di rientro ma non attribuisce poteri di sottrazione unilaterale ai compensi convenzionali.

  • legge n. 296 del 2006

    non consente di incidere sugli accordi negoziali della contrattazione regionale in materia di remunerazione dei medici convenzionati.

  • legge n. 191 del 2009

    obbliga la Regione a rimuovere provvedimenti ostativi al piano di rientro, ma non riguarda gli atti negoziali derivanti dalla contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il servizio sanitario, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi; i contratti individuali devono conformarvisi a pena di nullità.
  • Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e le misure di piano di rientro non attribuiscono a Regione o ASL il potere di modificare unilateralmente i compensi pattuiti nella contrattazione collettiva, dovendo eventuali interventi passare per le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
  • Gli atti con cui l'amministrazione, nel rapporto convenzionale paritario, riduce unilateralmente il corrispettivo non esprimono potestà autoritativa, ma vanno trattati come inadempimento di un'obbligazione privatistica.
  • Un comportamento concludente del professionista non basta a sostituire la disciplina contrattuale collettiva preesistente quando il nuovo assetto non risulti formalizzato secondo le forme richieste.
  • Le norme sul piano di rientro sanitario incidono sulla programmazione e sugli atti normativi o amministrativi regionali, ma non consentono di derogare agli accordi negoziali collettivi che regolano il trattamento economico dei medici convenzionati.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAppalto e somministrazione
RamiContrattiLavoro
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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