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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04690/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un assicurato a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1 febbraio 2014. L'INPS ha impugnato la decisione della Corte d'appello sostenendo che il differimento dell'erogazione delle pensioni di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non essendo prevista alcuna esclusione espressa per tale categoria. La Corte territoriale aveva invece ritenuto il regime delle "finestre" inapplicabile agli invalidi che presentino una grave riduzione della capacità lavorativa e che già beneficiano dell'anticipo dell'età pensionabile. L'unico motivo di ricorso è stato quindi formulato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea esclusione dell'applicazione del differimento previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati nell'ordinanza. Ha inoltre rimesso al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'affermazione della portata generale dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010: il meccanismo delle "finestre" si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non essendo questi ricompresi tra le deroghe tassative previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge; il ricorso è stato proposto deducendo erronea applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010.

  • art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    La disposizione sul differimento dell'erogazione delle pensioni di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata; le deroghe previste sono tassative.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli assicurati invalidi; tale prestazione è qualificata come anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, non come pensione diretta di invalidità.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata rimessa al giudice del rinvio.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato per evidenziare che il bilanciamento legislativo in materia previdenziale deve tener conto delle risorse disponibili.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere che la disciplina censurata presenti manifesta irragionevolezza.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della tutela previdenziale, non vulnerato dalla disciplina sulle "finestre".

Massime di principio

  • Il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha applicazione generale e opera per tutti gli assicurati che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo le deroghe espressamente e tassativamente previste dal legislatore.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi non va qualificata come pensione diretta di invalidità, ma come anticipazione del pensionamento di vecchiaia; perciò essa resta soggetta, in mancanza di espressa esclusione normativa, al meccanismo del differimento dell'erogazione.
  • Quando una norma previdenziale introduce deroghe tipizzate al regime generale, tali deroghe non sono estensibili in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
  • Le disposizioni che mirano al contenimento della spesa previdenziale devono essere lette in modo coerente con la finalità di razionalizzazione e riequilibrio del sistema, senza comprimere il nucleo essenziale della tutela costituzionalmente garantita.
  • La mancanza di un richiamo espresso a una particolare categoria di pensionati non basta, da sola, a escludere l'applicazione di una disciplina generale, se il tenore letterale e sistematico della norma conduce a una portata onnicomprensiva.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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