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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04688/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione di un lavoratore dipendente del settore privato di avvalersi della facoltà, prevista dalla legge del 2004, di proseguire il rapporto di lavoro oltre la prima maturazione dei requisiti utili per il pensionamento di anzianità. Il datore di lavoro recede anticipatamente dal rapporto prima della data di proroga indicata dal lavoratore; il rapporto cessa quindi prima del termine prescelto. Il lavoratore presenta poi domanda di pensione e l'INPS liquida il trattamento solo dal mese successivo alla domanda. Il lavoratore agisce per ottenere anche i ratei relativi al periodo precedente, sostenendo che la decorrenza dovesse essere ancorata alla cessazione anticipata del rapporto e richiamando la disciplina della pensione di vecchiaia. La Corte d'appello gli dà ragione, qualificando la prestazione come pensione di vecchiaia e ritenendo che la domanda non potesse pregiudicare il diritto ai ratei maturati. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione della disciplina sulla facoltà di prosecuzione del rapporto e delle norme sulla decorrenza delle pensioni: sostiene che non si tratta di pensione di vecchiaia ma di pensione di anzianità, per la quale la legge prevede la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sicché nessun rateo è dovuto per il periodo gennaio-settembre 2007.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza d'appello e decide nel merito rigettando la domanda del lavoratore per i ratei di pensione relativi al periodo gennaio-settembre 2007. La Corte chiarisce che la fattispecie riguarda una pensione di anzianità, non di vecchiaia, e che la regola generale di decorrenza applicabile è quella che fa decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Poiché la domanda è stata presentata il 28 settembre 2007, la prestazione decorre dal 1 ottobre 2007. Le spese dell'intero processo sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La facoltà del lavoratore di posticipare il pensionamento mediante rinuncia all'accredito contributivo opera solo nel perimetro della pensione di anzianità e non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie diverse senza un'espressa previsione derogatoria.
  • La decorrenza della pensione di anzianità resta soggetta alla regola generale per cui il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; l'esercizio dell'opzione di prosecuzione del rapporto non vale, di per sé, come domanda di pensione.
  • L'eventuale cessazione anticipata del rapporto rispetto alla data indicata nell'opzione non consente di anticipare la decorrenza della pensione in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Le norme speciali che incentivano il rinvio del pensionamento devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità di contenimento della spesa pubblica e non possono essere utilizzate per creare deroghe implicite alle regole generali sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
  • Qualora il giudice di merito qualifichi erroneamente come pensione di vecchiaia una prestazione che, per il sistema normativo applicabile, è invece pensione di anzianità, incorre in violazione di legge sulla disciplina della decorrenza del trattamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a terminePensioni
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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