Cassazione Civile, Ordinanza n. 04688/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla decisione di un lavoratore dipendente del settore privato di avvalersi della facoltà, prevista dalla legge del 2004, di proseguire il rapporto di lavoro oltre la prima maturazione dei requisiti utili per il pensionamento di anzianità. Il datore di lavoro recede anticipatamente dal rapporto prima della data di proroga indicata dal lavoratore; il rapporto cessa quindi prima del termine prescelto. Il lavoratore presenta poi domanda di pensione e l'INPS liquida il trattamento solo dal mese successivo alla domanda. Il lavoratore agisce per ottenere anche i ratei relativi al periodo precedente, sostenendo che la decorrenza dovesse essere ancorata alla cessazione anticipata del rapporto e richiamando la disciplina della pensione di vecchiaia. La Corte d'appello gli dà ragione, qualificando la prestazione come pensione di vecchiaia e ritenendo che la domanda non potesse pregiudicare il diritto ai ratei maturati. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione della disciplina sulla facoltà di prosecuzione del rapporto e delle norme sulla decorrenza delle pensioni: sostiene che non si tratta di pensione di vecchiaia ma di pensione di anzianità, per la quale la legge prevede la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sicché nessun rateo è dovuto per il periodo gennaio-settembre 2007.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza d'appello e decide nel merito rigettando la domanda del lavoratore per i ratei di pensione relativi al periodo gennaio-settembre 2007. La Corte chiarisce che la fattispecie riguarda una pensione di anzianità, non di vecchiaia, e che la regola generale di decorrenza applicabile è quella che fa decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Poiché la domanda è stata presentata il 28 settembre 2007, la prestazione decorre dal 1 ottobre 2007. Le spese dell'intero processo sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 1, commi 12 e 13, L. 23 agosto 2004, n. 243
Disciplina la facoltà del lavoratore di rinunciare all'accredito contributivo per incentivare il posticipo del pensionamento; non contiene una deroga espressa alla regola generale sulla decorrenza della pensione di anzianità.
art. 22, quinto comma, L. 30 aprile 1969, n. 153
Per le pensioni di anzianità la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; la norma ha valenza generale ed è applicabile anche nella fattispecie esaminata.
art. 6, primo comma, L. 23 aprile 1981, n. 155
Regola la decorrenza della pensione di vecchiaia; la Corte evidenzia che era stata erroneamente applicata dalla sentenza d'appello a una pensione di anzianità.
art. 59, commi 6 e 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449
È richiamato dalla disciplina del 2004 come parametro per i requisiti minimi di accesso al pensionamento di anzianità.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- La facoltà del lavoratore di posticipare il pensionamento mediante rinuncia all'accredito contributivo opera solo nel perimetro della pensione di anzianità e non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie diverse senza un'espressa previsione derogatoria.
- La decorrenza della pensione di anzianità resta soggetta alla regola generale per cui il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; l'esercizio dell'opzione di prosecuzione del rapporto non vale, di per sé, come domanda di pensione.
- L'eventuale cessazione anticipata del rapporto rispetto alla data indicata nell'opzione non consente di anticipare la decorrenza della pensione in assenza di una specifica previsione normativa.
- Le norme speciali che incentivano il rinvio del pensionamento devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità di contenimento della spesa pubblica e non possono essere utilizzate per creare deroghe implicite alle regole generali sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
- Qualora il giudice di merito qualifichi erroneamente come pensione di vecchiaia una prestazione che, per il sistema normativo applicabile, è invece pensione di anzianità, incorre in violazione di legge sulla disciplina della decorrenza del trattamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04686/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04687/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04689/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04690/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04691/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04692/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →