Cassazione Civile, Ordinanza n. 04689/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del Tribunale e poi della Corte d'appello di Bologna, del diritto di un assicurato a percepire la pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione e con interessi e rivalutazione sui ratei arretrati, sulla base dell'accertata invalidità non inferiore all'80%. L'INPS ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicazione del regime delle "finestre" introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010. Secondo il ricorrente, tale disciplina ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non essendo prevista alcuna esclusione espressa per gli invalidi titolari del trattamento di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il differimento dell'erogazione del trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha valenza generale e si applica anche ai lavoratori con invalidità non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata, non essendo tali soggetti ricompresi nelle deroghe tassative previste dalla norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi di diritto indicati, con rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La disposizione sul differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia ha portata generale; opera anche per la pensione di vecchiaia anticipata e per gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80%, salvo deroghe tassative.
È la legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010; conferma il quadro normativo che introduce il meccanismo delle "finestre".
art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non è qualificata come pensione diretta di invalidità, ma come anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice del rinvio.
art. 81 Cost.
Il bilanciamento legislativo è giustificato dal limite delle risorse disponibili e dal contenimento della spesa previdenziale.
art. 3 Cost.
La disciplina, così interpretata, non è ritenuta manifestamente irragionevole.
art. 38 Cost.
La normativa previdenziale deve essere letta in coordinamento con la tutela costituzionale degli invalidi e della previdenza sociale.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico introdotto dalla normativa sulle "finestre" ha natura generale e si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste dal legislatore.
- Le eccezioni alla disciplina del differimento previdenziale sono tassative e non possono essere estese in via interpretativa a categorie non menzionate.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non integra una pensione diretta di invalidità, ma una forma di anticipazione del trattamento di vecchiaia; perciò resta soggetta al meccanismo generale di slittamento della decorrenza.
- La speciale tutela riconosciuta agli invalidi opera sul piano dei requisiti di accesso alla pensione, ma non comporta automaticamente un'esenzione dal differimento della decorrenza previsto per i trattamenti di vecchiaia.
- Nell'interpretazione della normativa previdenziale diretta al contenimento della spesa, la lettura sistematica e letterale della disposizione prevale su interpretazioni restrittive prive di espresso fondamento testuale.
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