Cassazione Civile, Ordinanza n. 04687/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria prestazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di assegno di natalità presentata da una cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma non del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il tribunale aveva ritenuto discriminatorio il diniego e aveva ordinato il riconoscimento della prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina sull'assegno di natalità e della normativa eurounitaria e nazionale sugli stranieri, sostenendo che la prestazione spetterebbe solo ai cittadini italiani, UE o extracomunitari con soggiorno di lungo periodo e che non si tratterebbe di misura di sicurezza sociale. Con il secondo motivo lamentava violazione delle norme processuali sulla legittimazione, sostenendo che la rimozione della condotta discriminatoria con effetti estesi ad altri soggetti non potesse essere richiesta dalla singola interessata, ma solo da associazioni legittimate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, dando continuità all'orientamento già espresso dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2022, secondo cui l'esclusione dall'assegno di natalità dei cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque titolari di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento europeo è illegittima nella versione della norma applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura relativa alla legittimazione/processabilità dell'azione non risultava adeguatamente dedotta in appello e appariva quindi nuova. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 125-129, L. 190/2014
la disciplina dell'assegno di natalità, nella versione applicabile al caso, non può essere letta in modo da escludere in via assoluta i cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o muniti di permesso di soggiorno idoneo, poiché tale esclusione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per l'assetto ratione temporis.
DPR 27 febbraio 2015, art. 4-bis, comma 1-bis, artt. 5, commi 8.1, 8.2 e 9, e comma 12, lett. c)
normativa richiamata dall'ente per sostenere la pretesa esclusione dell'interessata dalla prestazione in ragione del titolo di soggiorno posseduto.
artt. 43 e 44 d.lgs. 286/1998
richiamati nel quadro della dedotta disciplina antidiscriminatoria e dell'inquadramento della condotta contestata come discriminatoria.
art. 2043 c.c.
invocato nel ricorso come norma generale sul fatto illecito, ma non decisivo ai fini dell'esito della lite.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della disciplina della prestazione.
art. 12 dir. 2011/98/UE
la Corte, in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ne valorizza la portata paritaria per i cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque rientranti nel relativo ambito applicativo.
art. 3 reg. (CE) n. 883/2004
richiamato dall'ente a sostegno del proprio assunto sulla non estensibilità della prestazione, ma non accolto dalla Corte.
art. 81 c.p.c.
invocato per contestare la legittimazione all'azione nella parte in cui la sentenza di merito avrebbe esteso gli effetti della rimozione della condotta discriminatoria.
art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011
la Corte reputa nuova e dunque inammissibile la censura relativa alla legittimazione a proporre l'azione e alla sua estensione soggettiva, non essendo stata adeguatamente coltivata in appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametri processuali dei motivi di ricorso dedotti rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in presenza dei presupposti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Corte cost. n. 54/2022
pronuncia decisiva richiamata dalla Corte di cassazione come fondamento dell'illegittimità costituzionale parziale della disciplina che escludeva dall'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque con permesso di soggiorno idoneo.
Cass. n. 32606/2022
precedente di legittimità seguito dalla Corte per affermare il diritto dell'extracomunitario non soggiornante di lungo periodo alla prestazione, secondo l'assetto risultante dalla pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- L'assegno di natalità deve essere riconosciuto, nella disciplina applicabile ratione temporis, anche al cittadino di Paese terzo ammesso nello Stato a fini lavorativi o comunque titolare di un permesso di soggiorno idoneo ai sensi del diritto unionale, non potendo operare un'esclusione automatica fondata sul solo mancato possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Quando la Corte di cassazione dà continuità a un orientamento giurisprudenziale recente e consolidato dalla Corte costituzionale, il primo motivo di ricorso per violazione di legge che si ponga in contrasto con tale assetto va respinto.
- Le questioni processuali sulla legittimazione o sull'ammissibilità di un'azione non possono essere prospettate utilmente in cassazione se non risultano specificamente dedotte e localizzate nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
- Nei giudizi caratterizzati da un quadro giurisprudenziale sopravvenuto o di recente formazione, la Corte può compensare le spese di lite pur nel rigetto del ricorso.
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