Cassazione Civile, Ordinanza n. 04686/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, della l. n. 190/2014 a una cittadina extracomunitaria. La ricorrente aveva chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio del diniego e che l'ente fosse condannato a riconoscere la prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che non fosse possibile disapplicare la norma interna in assenza di un contrasto chiaro, preciso e dettagliato con la disciplina eurounitaria e, dall'altro, che nel rito antidiscriminatorio non fosse apprezzabile il diritto alla prestazione in sé. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della direttiva 2011/98/UE, dell'art. 288, comma 3, TFUE e dell'art. 117 Cost., per omessa disapplicazione della norma interna che escludeva i titolari di permesso unico di lavoro dall'assegno; 2) violazione delle norme eurounitarie sul coordinamento delle prestazioni familiari, sostenendo che la prestazione dovesse rientrare tra quelle spettanti; 3) violazione delle norme sui titoli di soggiorno, assumendo di essere titolare di un permesso riconducibile al permesso unico di lavoro; 4) violazione delle norme sul rito antidiscriminatorio e sulla discriminazione, sostenendo che l'assenza di colpa dell'ente per la complessità interpretativa non escludesse il carattere discriminatorio del diniego; 5) violazione delle norme sulle spese processuali, per la mancata compensazione nonostante un preteso mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che alla vicenda dovesse applicarsi il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza n. 54/2022 della Corte costituzionale, secondo cui l'esclusione dall'assegno di natalità dei cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi o comunque legittimati a lavorare è costituzionalmente illegittima nella formulazione ratione temporis applicabile. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi indicati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 125, l. n. 190/2014
la norma, nella formulazione applicabile al caso, era stata intesa come escludente i cittadini di Paesi terzi privi di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; la Corte applica il principio successivo di illegittimità costituzionale dell'esclusione nei confronti di alcuni cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro.
direttiva 2011/98/UE, art. 12
invocata come fonte del divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico; la Corte richiama l'evoluzione giurisprudenziale che ne impone la considerazione nel caso concreto.
art. 288, comma 3, TFUE
richiamato per sostenere la vincolatività della direttiva nei confronti dello Stato membro e la necessità di conformazione dell'ordinamento interno.
art. 117 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di conformità della legislazione interna al diritto dell'Unione.
artt. 3 e 12 direttiva 2011/98/UE
richiamati per delimitare l'ambito di applicazione soggettivo del divieto di discriminazione e delle prestazioni riconoscibili ai titolari di permesso unico.
artt. 3, lett. j), e 1, lett. z), reg. (CE) n. 883/2004
invocati per la qualificazione della prestazione quale prestazione familiare o per escluderne la riconducibilità a tale categoria.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
richiamato in relazione alla disciplina del soggiorno della ricorrente e alla sua eventuale inclusione tra i destinatari della normativa eurounitaria.
art. 28 d.lgs. n. 150/2011
richiamato perché il giudizio era stato introdotto con rito speciale antidiscriminatorio.
art. 44 d.lgs. n. 286/1998
richiamato come base della tutela contro gli atti discriminatori nei confronti dello straniero.
artt. 442 e ss. c.p.c.
richiamati per distinguere il rito previdenziale ordinario dal rito antidiscriminatorio utilizzato dalla parte.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo subordinato sulle spese, in relazione alla compensazione.
sentenza Corte cost. n. 54/2022
utilizzata come fondamento decisivo per affermare l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva taluni cittadini di Paesi terzi dall'assegno di natalità.
Cass. n. 32606/2022
richiamata per dare continuità all'orientamento di legittimità favorevole al riconoscimento della prestazione.
Massime di principio
- Quando una disposizione interna è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude una categoria di cittadini di Paesi terzi da una prestazione sociale, il giudice di legittimità deve dare continuità a tale principio e cassare la decisione che abbia negato il beneficio sulla base della disciplina espunta.
- Nel giudizio relativo a prestazioni sociali riconducibili all'area della tutela familiare o della sicurezza sociale, la valutazione del diritto alla prestazione non può arrestarsi a un mero rilievo di incertezza interpretativa della disciplina interna se sopravviene un accertamento di illegittimità costituzionale o un consolidato orientamento di legittimità conformativo.
- L'assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando l'accoglimento di un primo motivo è sufficiente a definire la cassazione della sentenza impugnata e a rendere superfluo l'esame delle restanti censure.
- La qualificazione del titolo di soggiorno e l'ambito soggettivo di applicazione delle norme eurounitarie sulle prestazioni sociali devono essere valutati in modo conforme alla disciplina sopravvenuta e ai principi costituzionali, non potendo la mera complessità interpretativa dell'ente previdenziale escludere in sé il diritto della parte alla prestazione.
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