Cassazione Civile, Ordinanza n. 33965/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio ha rettificato in aumento il reddito imponibile IRES e il valore della produzione IRAP di un consorzio, recuperando a tassazione importi qualificati come finanziamenti ricevuti dalle società consorziate e quote di ammortamento relative a un immobile acquistato nel 2002, oltre a irrogare sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, mentre in appello la CTR ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio e rigettato quella del contribuente. In cassazione il consorzio ha articolato undici motivi: mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso, illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo, violazione dell’onere della prova, errata applicazione della disciplina sui proventi illeciti e sui costi indeducibili, motivazione apparente o omessa pronuncia su vari punti, autonoma rilevanza del procedimento penale, mancata deducibilità delle restituzioni di finanziamenti, omessa considerazione dell’ammortamento immobiliare, errata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e carenza di motivazione sulla ripresa IRAP.
La decisione
La Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati o, per alcuni profili, inammissibili. Ha affermato che il PVC era stato notificato con gli atti allegati o richiamati, che l’accertamento induttivo era giustificato dalla complessiva inattendibilità delle scritture e dalle gravi irregolarità contabili, che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. poiché il ricorrente censurava in realtà valutazioni di fatto, che le somme provenienti da attività illecite sono imponibili anche se successivamente restituite, e che la CTR aveva comunque esaminato le questioni relative ai costi, all’ammortamento, alle sanzioni e alla ripresa IRAP. È stato anche ribadito il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e quello dell’autonomia del potere impositivo dell’Ufficio rispetto agli esiti del PVC della Guardia di Finanza. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati nella motivazione che non siano già conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente; nel caso concreto il PVC notificato con i relativi allegati era sufficiente.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l’accertamento induttivo è legittimo quando le scritture contabili risultino complessivamente inattendibili per gravi e ripetute irregolarità.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
sono imponibili i proventi derivanti da fatti illeciti quando siano confluiti nella disponibilità del contribuente, a prescindere dal successivo utilizzo o dalla restituzione delle somme.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
i costi correlati a operazioni qualificabili come derivanti da fatto illecito sono indeducibili.
art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione dei maggiori redditi come proventi illeciti.
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto utile a superare la disciplina speciale dei proventi illeciti.
art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il cumulo giuridico delle sanzioni va verificato sulla base del prospetto di calcolo prodotto dall’Ufficio; nel caso concreto la determinazione non risultava errata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
un motivo di appello generico può essere dichiarato inammissibile.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- L’obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non opera per gli atti già conosciuti o conoscibili dal contribuente, specie se confluiti nel PVC notificato con i relativi allegati.
- L’accertamento induttivo è legittimo quando l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili derivi da gravi e ripetute irregolarità, e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata.
- I proventi derivanti da attività illecite sono imponibili dal momento in cui entrano nella disponibilità del contribuente; la successiva restituzione delle somme non elimina il presupposto impositivo.
- I costi collegati a operazioni qualificabili come illecite non sono deducibili quando il giudice di merito abbia escluso, con accertamento di fatto, la loro reale natura di finanziamenti o di operazioni inerenti all’attività d’impresa.
- Il giudizio tributario è autonomo rispetto al procedimento penale: l’eventuale estraneità del contribuente a quest’ultimo non incide, di per sé, sulla legittimità dell’accertamento fiscale.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile.
- L’Ufficio può discostarsi dalle risultanze del PVC della Guardia di Finanza e integrare la pretesa fiscale, poiché il potere impositivo è autonomo rispetto agli esiti degli accertamenti della polizia tributaria.
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