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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33965/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio ha rettificato in aumento il reddito imponibile IRES e il valore della produzione IRAP di un consorzio, recuperando a tassazione importi qualificati come finanziamenti ricevuti dalle società consorziate e quote di ammortamento relative a un immobile acquistato nel 2002, oltre a irrogare sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, mentre in appello la CTR ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio e rigettato quella del contribuente. In cassazione il consorzio ha articolato undici motivi: mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso, illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo, violazione dell’onere della prova, errata applicazione della disciplina sui proventi illeciti e sui costi indeducibili, motivazione apparente o omessa pronuncia su vari punti, autonoma rilevanza del procedimento penale, mancata deducibilità delle restituzioni di finanziamenti, omessa considerazione dell’ammortamento immobiliare, errata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e carenza di motivazione sulla ripresa IRAP.

La decisione

La Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati o, per alcuni profili, inammissibili. Ha affermato che il PVC era stato notificato con gli atti allegati o richiamati, che l’accertamento induttivo era giustificato dalla complessiva inattendibilità delle scritture e dalle gravi irregolarità contabili, che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. poiché il ricorrente censurava in realtà valutazioni di fatto, che le somme provenienti da attività illecite sono imponibili anche se successivamente restituite, e che la CTR aveva comunque esaminato le questioni relative ai costi, all’ammortamento, alle sanzioni e alla ripresa IRAP. È stato anche ribadito il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e quello dell’autonomia del potere impositivo dell’Ufficio rispetto agli esiti del PVC della Guardia di Finanza. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non opera per gli atti già conosciuti o conoscibili dal contribuente, specie se confluiti nel PVC notificato con i relativi allegati.
  • L’accertamento induttivo è legittimo quando l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili derivi da gravi e ripetute irregolarità, e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata.
  • I proventi derivanti da attività illecite sono imponibili dal momento in cui entrano nella disponibilità del contribuente; la successiva restituzione delle somme non elimina il presupposto impositivo.
  • I costi collegati a operazioni qualificabili come illecite non sono deducibili quando il giudice di merito abbia escluso, con accertamento di fatto, la loro reale natura di finanziamenti o di operazioni inerenti all’attività d’impresa.
  • Il giudizio tributario è autonomo rispetto al procedimento penale: l’eventuale estraneità del contribuente a quest’ultimo non incide, di per sé, sulla legittimità dell’accertamento fiscale.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile.
  • L’Ufficio può discostarsi dalle risultanze del PVC della Guardia di Finanza e integrare la pretesa fiscale, poiché il potere impositivo è autonomo rispetto agli esiti degli accertamenti della polizia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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