Cassazione Civile, Ordinanza n. 35089/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il pagamento di "canoni di pubblicità", indicati come canoni di concessione e locazione per l'installazione di impianti pubblicitari. La società destinataria aveva proposto opposizione alla cartella, poi respinta in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: (1) violazione della normativa sullo Statuto del contribuente, sulla motivazione degli atti amministrativi e sulla riscossione, assumendo che la cartella fosse invalida perché non preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento e priva di adeguata motivazione; (2) violazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo, insistendo sul difetto di motivazione della cartella e sulla necessità di un atto prodromico; (3) violazione dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la proprietà privata dei supporti pubblicitari escludesse il canone e che vi fosse giudicato esterno favorevole; (4) violazione dell'art. 145, comma 55, L. n. 388/2000, contestando il criterio di quantificazione del canone, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere commisurato alla superficie effettivamente occupata e non alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancanza di avviso di accertamento e sulla motivazione della cartella, osservando che nella riscossione di entrate non tributarie mediante ruolo non è richiesto, in difetto di specifiche previsioni, un atto prodromico necessario; quanto al difetto di motivazione, ha qualificato la doglianza come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni, termine ormai spirato nel caso concreto. Ha inoltre escluso l'incidenza della proprietà privata degli impianti pubblicitari sul dovuto, richiamando l'autonomia dei presupposti dell'imposta sulla pubblicità rispetto alla TOSAP e ai canoni di concessione/locazione. Ha infine affermato che la norma del 2000 sulla commisurazione del canone alla superficie effettivamente occupata non ha efficacia retroattiva, sicché per il passato era legittima la determinazione comunale sulla base della superficie espositiva del mezzo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di previa motivazione e conoscibilità dell'atto; la Corte esclude che, nel caso di riscossione di entrate non tributarie mediante ruolo, la loro violazione comporti invalidità della cartella in assenza di specifiche previsioni.
Invocato per il difetto di motivazione dell'atto; la Corte ritiene la censura, in concreto, tardiva e comunque infondata perché la cartella conteneva dati idonei a individuare il titolo e l'importo.
art. 1, comma 158, L. n. 296/2006
Richiamato come norma sulla riscossione/accertamento; la Corte non ravvisa la necessità di un atto presupposto ulteriore per la riscossione delle entrate non tributarie.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario; la Corte non ne trae un effetto invalidante nel caso di specie.
artt. 24 e ss. D.Lgs. n. 46/1999
Regolano il procedimento di riscossione a mezzo ruolo delle entrate non tributarie; la Corte afferma che, in assenza di una previsione espressa, non è necessario un atto prodromico di accertamento per la validità della riscossione.
Richiamato per distinguere la disciplina delle sanzioni amministrative, in cui invece l'atto presupposto è previsto.
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999
La contestazione della mancanza di motivazione della cartella integra opposizione agli atti esecutivi, soggetta alle forme ordinarie e al relativo termine.
La cartella contiene l'estratto di ruolo che costituisce titolo esecutivo; da tale notificazione decorre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi per vizio formale è soggetta al termine perentorio; se tardiva, l'inammissibilità/decadenza può essere rilevata d'ufficio in cassazione.
La tardività dell'opposizione comporta cassazione senza rinvio perché l'azione non poteva essere proposta.
art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993
La proprietà privata dei supporti pubblicitari non esclude il pagamento del canone di concessione/locazione e dei correlati tributi quando la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni comunali o dati in godimento.
artt. 5 e 38 D.Lgs. n. 507/1993
Sono richiamati per evidenziare la diversità dei presupposti dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, escludendo la doppia imposizione in senso proprio.
Invocato per il giudicato esterno; la Corte ne nega l'operatività per difetto dei presupposti processuali di deduzione e allegazione nel giudizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente nel contestare l'accertamento dei fatti; la Corte non accoglie la censura.
art. 145, comma 55, L. n. 388/2000
La disposizione, intervenendo sull'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993, non ha efficacia retroattiva e non costituisce interpretazione autentica; per il passato è legittimo il criterio della superficie espositiva del mezzo.
La parte che deduce giudicato esterno deve indicare specificamente in quale atto lo abbia allegato e trascriverlo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella riscossione mediante ruolo di entrate non tributarie, l'atto di accertamento prodromico non è necessario se la disciplina di settore non lo prevede espressamente; la sua omissione non invalida la cartella.
- La contestazione della carenza assoluta di motivazione della cartella di pagamento, quando dedotta come vizio formale dell'atto esecutivo, deve essere proposta con opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della cartella.
- Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno è deducibile solo se la parte ne indica specificamente la sopravvenienza rilevante e lo allega nei modi processualmente corretti; in difetto, la relativa eccezione è inammissibile.
- In tema di imposta sulla pubblicità e canoni correlati, la proprietà privata del supporto pubblicitario non elimina di per sé l'obbligo di pagamento quando il mezzo sia installato su beni comunali o in aree concesse, perché i presupposti dei diversi prelievi sono autonomi.
- Una norma sopravvenuta che chiarisca la base di calcolo del canone non ha efficacia retroattiva se non emerge una chiara volontà legislativa di interpretazione autentica; per i rapporti pregressi resta applicabile il criterio vigente al tempo dei fatti.
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