Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso la responsabilità del condominio e rigettato la domanda risarcitoria. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di essere caduta mentre scendeva le scale di un palazzo condominiale, riportando lesioni personali. La caduta era stata ricondotta al cattivo stato di manutenzione del marmo dei gradini, alla presenza di un liquido non visibile e alla scarsa illuminazione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione del condominio, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto richiamava atti e documenti di merito senza adeguata riproduzione e senza indicarne con precisione collocazione e acquisizione; inoltre le censure tendevano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che la decisione di merito era sorretta da una ratio non adeguatamente censurata, fondata sulla rapida e imprevedibile formazione del pericolo, tale da escludere la possibilità per il custode di intervenire tempestivamente, ed era conforme ai principi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Norme richiamate
È stato invocato come parametro della censura di legittimità, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza.
La Corte richiama il principio per cui il custode è liberato se prova che il danno è stato causato da un fattore esterno, imprevedibile e non eliminabile con immediatezza, oppure che la situazione pericolosa si è manifestata e ha prodotto l'evento prima che fosse possibile l'intervento diligente.
È stato evocato insieme all'art. 2051 c.c. nel motivo di ricorso, ma non è stata accolta alcuna censura sul punto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non riportava adeguatamente gli atti e i documenti richiamati, né ne indicava con precisione collocazione, acquisizione e rilevanza nel fascicolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per l'omesso esame, ma la Corte ha osservato che in realtà si denunciava impropriamente un vizio motivazionale oltre i limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non potendo riguardare la mera valutazione delle prove.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché le censure erano incompatibili con l'orientamento consolidato della Corte sulla responsabilità del custode e sul sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale legge che ha modificato il regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo ad atti e documenti di merito non è sufficiente: il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la mera valutazione delle prove o di sollecitare una nuova lettura del merito.
- Se una decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il ricorso va respinto o dichiarato inammissibile anche solo per tale ragione.
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il custode si libera quando dimostra che il danno è stato provocato da una alterazione improvvisa, esterna e non prevedibile, non eliminabile con tempestività neppure con diligenza, oppure che l'evento si è verificato prima che fosse possibile l'intervento riparatore o di messa in sicurezza.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la Corte di cassazione non rivaluta le prove né sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
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