Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli eredi di un risparmiatore deceduto hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della banca, domanda fondata sulla perdita del patrimonio affidato a un promotore finanziario della banca. In fatto, il cliente aveva consegnato somme al promotore in relazione a operazioni risultate anomale e non riconducibili alla normale operatività bancaria. I ricorrenti hanno censurato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 1227 e 2049 c.c., sostenendo che la banca non avesse fornito la prova liberatoria e che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato nel comportamento del cliente una collusione dolosa o comunque una condotta anomala; 2) violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 1227 c.c., lamentando che, una volta accertata la responsabilità del promotore, la banca dovesse rispondere automaticamente e solidalmente, e che fossero state mal valutate le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché si fondavano su atti e documenti del giudizio di merito richiamati senza adeguata riproduzione e senza indicazione della loro precisa collocazione processuale. Inoltre, le censure tendevano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Nel merito ha comunque ribadito il principio per cui la banca risponde dei danni causati dal promotore solo se l'illecito è connesso per occasionalità necessaria alle mansioni, mentre la responsabilità è esclusa quando il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, consapevolmente agevolatrice o comunque idonea a interrompere quel nesso. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della banca controricorrente; non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti dell'intimato rimasto contumace in cassazione.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto presuppone il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e illecito; tale nesso può essere escluso da una condotta anomala del danneggiato che interrompa il collegamento causale.
art. 1227 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma invocata per contestare la valutazione del comportamento del danneggiato; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura e, comunque, ha valorizzato la condotta agevolatrice del risparmiatore ai fini dell'esclusione della responsabilità della banca.
art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998
L'intermediario risponde dei danni arrecati ai terzi dai promotori finanziari, ma la responsabilità è esclusa se il fatto illecito è stato consapevolmente agevolato dall'investitore o se manca l'occasionalità necessaria tra mansioni e illecito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riproducendone il contenuto rilevante e indicando la loro collocazione nei fascicoli; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché in sostanza miravano a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis, è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la mera valutazione delle prove.
art. 360 bis c.p.c.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile anche perché le censure si ponevano in contrasto con principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di censure fondate su atti e documenti di causa richiede specifica riproduzione del loro contenuto rilevante e puntuale indicazione della loro collocazione processuale; il mero richiamo è insufficiente e determina inammissibilità.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nella disciplina applicabile, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice contestazione della valutazione delle prove o l'omessa/erronea lettura delle risultanze istruttorie.
- La banca o l'intermediario rispondono ex art. 31 T.U.F. e, in generale, ex art. 2049 c.c. per i danni causati dal promotore solo quando l'illecito sia connesso per occasionalità necessaria alle mansioni affidate.
- La responsabilità dell'intermediario è esclusa quando il risparmiatore abbia tenuto una condotta anomala, consapevolmente agevolatrice o comunque idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra attività del promotore e danno.
- La prova della condotta illecita del promotore incombe sull'investitore, mentre grava sull'intermediario la prova della consapevole agevolazione dell'illecito da parte del danneggiato, idonea a escludere la responsabilità dell'intermediario.
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