Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di spedizione di gioielli smarriti durante il trasporto: il mittente-agente della spedizione conveniva in giudizio lo spedizioniere chiedendo il risarcimento del valore della merce. Lo spedizioniere chiamava in garanzia la propria assicuratrice. Il tribunale condannava lo spedizioniere verso l’attrice e la compagnia a tenerlo indenne; in appello principale la compagnia sosteneva, da un lato, che la domanda contro lo spedizioniere dovesse essere respinta perché la responsabilità dell’esito del trasporto gravava sul vettore e non sullo spedizioniere, e che la corte di merito avrebbe omesso di esaminare questo specifico profilo; dall’altro, contestava la legittimazione attiva dello spedizioniere ad agire per l’indennizzo assicurativo, deducendo che la polizza fosse un’assicurazione per conto di chi spetta e che il diritto all’indennizzo spettasse al destinatario della merce. La corte d’appello accoglieva l’appello principale, riteneva inammissibile per tardività l’impugnazione incidentale dello spedizioniere e revocava la condanna della compagnia in manleva, ordinando la restituzione di quanto pagato. In cassazione lo spedizioniere denunciava: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su uno dei submotivi dell’appello principale, perché la corte territoriale aveva esaminato solo il profilo dell’assicurazione per conto di chi spetta e non quello, autonomo, della responsabilità dello spedizioniere ex art. 1737 c.c.; erronea qualificazione del proprio gravame come appello incidentale tardivo e conseguente lesione del litisconsorzio processuale formatosi per la chiamata in garanzia; violazione degli artt. 1510 e 1689 c.c. sulla titolarità del diritto all’indennizzo; e, in via consequenziale, erroneità della statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il motivo di appello della compagnia comprendeva due censure distinte, una sulla responsabilità dello spedizioniere e una sulla natura della polizza, e che la corte d’appello aveva trascurato la prima; ha inoltre richiamato il principio per cui l’impugnazione del garante giova anche al garantito nei giudizi con litisconsorzio processuale. Assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione ha ritenuto che la corte territoriale avesse omesso di pronunciare su un autonomo submotivo dell’appello principale relativo alla responsabilità dello spedizioniere, limitandosi a esaminare il solo profilo dell’assicurazione per conto di chi spetta. È stato inoltre ribadito che, nei giudizi con chiamata in garanzia e litisconsorzio processuale, l’impugnazione del garante può spiegare effetti anche a favore del garantito.
Norme richiamate
art. 1737 c.c.
richiamato per affermare che lo spedizioniere svolge un ruolo distinto dal vettore e non risponde automaticamente dell’esito del trasporto; la censura d’appello su questo profilo avrebbe dovuto essere esaminata.
art. 1891 c.c.
invocato per la qualificazione della polizza come assicurazione per conto di chi spetta, ma la censura non esauriva l’intero primo motivo di appello.
art. 1510 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della legittimazione all’indennizzo operata dalla corte d’appello.
art. 1689 c.c.
indicato come norma corretta per individuare l’avente diritto all’indennizzo in relazione al trasporto e alla richiesta di consegna del destinatario.
art. 112 c.p.c.
la cassazione ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di pronunciare su uno dei submotivi di appello, integrando il vizio denunciato.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma il principio decisivo accolto riguarda l’omessa pronuncia.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza costituire la ratio decisiva della decisione di legittimità.
art. 324 c.p.c.
invocato nel primo motivo per contestare l’asserito giudicato interno.
art. 331 c.p.c.
richiamato in tema di litisconsorzio processuale e impugnazione del garante utile anche al garantito.
art. 345 c.p.c.
richiamato per sostenere l’inammissibilità di questioni nuove in appello; la censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
titoli di ricorso utilizzati per la deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per le doglianze di violazione di legge sui profili sostanziali e processuali.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo sulla regolazione delle spese come conseguenza della pretesa erronea soccombenza.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel quarto motivo in relazione al contributo unificato conseguente alla soccombenza.
art. 32 c.p.c.
richiamato nel quadro del litisconsorzio processuale conseguente alla chiamata in garanzia.
art. 108 c.p.c.
richiamato nel quadro del litisconsorzio processuale conseguente alla chiamata in garanzia.
art. 2909 c.c.
richiamato nel primo motivo a sostegno della doglianza di giudicato interno.
art. 1693 c.c.
menzionato per distinguere le obbligazioni del vettore da quelle dello spedizioniere.
art. 1916 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al pregiudizio del diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Massime di principio
- Quando un motivo di appello contiene più censure autonome, il giudice di merito deve esaminarle tutte; l’omessa decisione su una di esse integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- Nel giudizio con chiamata in garanzia, l’impugnazione del garante può giovare anche al garantito, se tra rapporto principale e rapporto di garanzia si realizza un litisconsorzio processuale rilevante ai fini dell’estensione degli effetti dell’impugnazione.
- La qualificazione del rapporto assicurativo non esaurisce la verifica sulla responsabilità del soggetto assicurato: resta distinto e autonomo l’accertamento della fonte della responsabilità nel rapporto principale.
- Nell’azione relativa a perdita di merce trasportata, il giudice deve distinguere con precisione tra obbligazioni dello spedizioniere e del vettore, evitando di sovrapporre i rispettivi regimi di responsabilità.
- Le questioni nuove in appello non possono essere introdotte per effetto di una diversa e tardiva ricostruzione del petitum o della causa petendi rispetto alle difese svolte in primo grado.
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