Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società agente per il pagamento di provvigioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012, dell’indennità suppletiva di clientela e di quella per mancato preavviso, oltre alla consegna della documentazione contabile necessaria a liquidare le provvigioni. La società preponente propose opposizione deducendo di aver risolto il contratto di agenzia per giusta causa, sulla base di un questionario di clienti, della difficoltà di contattare l’agente e del forte calo del fatturato nella zona. Il Tribunale accolse l’opposizione; la Corte d’appello rigettò l’appello dell’agente ritenendo provata la mancata reperibilità per un lungo periodo del legale rappresentante e valorizzando il fatto che non risultassero provvigioni maturate nel 2012. In cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita motivazione incoerente e apparente, perché la corte territoriale avrebbe da un lato richiesto un grave inadempimento e dall’altro fondato la decisione su un comportamento solo "inusuale"; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1746, 1748, 1751 e 2697 c.c. per errata valutazione delle prove e falsa applicazione delle regole sull’onere probatorio; 3) in via subordinata, omesso esame di fatti decisivi, in particolare la distinzione tra la società e il suo legale rappresentante e la domanda di consegna dei documenti necessari a fatturare le provvigioni per gennaio-febbraio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le critiche investivano, in realtà, la sufficienza della motivazione o si fondavano su elementi estranei al testo della sentenza; ha ritenuto infondato il secondo motivo chiarendo che la censura ex art. 116 c.p.c. non può tradursi in un sindacato sul modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo il caso in cui il giudice applichi un regime probatorio diverso da quello previsto dalla legge; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, trattandosi di doppia conforme, non era deducibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mere insufficienze o incongruenze logiche.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Serve a denunciare i vizi processuali rilevanti, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La falsa applicazione di norme sostanziali o processuali non può risolversi in una contestazione del mero apprezzamento dei fatti.
Il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento; la violazione della norma ricorre solo se la prova è valutata con un regime diverso da quello legale, non per il cattivo esercizio del potere valutativo.
Richiamato dalla ricorrente come norma disciplinante gli obblighi dell’agente nel rapporto di agenzia.
Richiamato dalla ricorrente come norma relativa al diritto dell’agente alle provvigioni.
Richiamato dalla ricorrente in tema di indennità di fine rapporto dell’agente.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.
In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le due decisioni di merito sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è ammesso il controllo sulla sufficienza della motivazione né la rivalutazione del fatto salvo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti di legge.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di vizio di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita la critica alla semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito: il vizio sussiste solo se il giudice applica un regime probatorio diverso da quello imposto dalla legge oppure disattende il principio della libera valutazione dove non vi è deroga normativa.
- In presenza di sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti per la c.d. doppia conforme.
- Le censure di legittimità devono essere formulate in modo chiaro e coerente rispetto al testo della sentenza impugnata: doglianze basate su elementi esterni o su una ricostruzione non corrispondente alla motivazione risultano inammissibili.
- Nel rapporto di agenzia, l’apprezzamento circa la sussistenza di un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione o il recesso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, non rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione giuridicamente adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34797/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →