Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società fornitrice del servizio di teleriscaldamento, originariamente convenuta in giudizio per la rideterminazione di tariffe e per la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite, aveva visto in primo grado accertare a suo carico una rilevante somma da restituire, con compensazione parziale di reciproci crediti per fatture non pagate e penali. La Corte d'appello aveva poi ridotto il carico delle spese di lite senza rimettere in discussione l'impostazione decisoria sostanziale. La successiva cessionaria dei crediti/debiti della società originaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c. per l'interpretazione di una scrittura del 4 ottobre 2012 qualificata come accordo transattivo. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente limitato la portata dell'accordo ai soli disservizi del servizio di fornitura, mentre il testo dell'atto esprimeva una volontà di definizione globale di ogni pretesa e di rinuncia a ogni azione relativa alla fornitura in oggetto. La censura insisteva sul tenore letterale dell'accordo, sul suo carattere transattivo generale e sulla necessità di leggere le clausole di chiusura totale come effettivamente operative e non come mere formule di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse frainteso la doglianza e avesse interpretato l'accordo transattivo in modo non conforme ai canoni ermeneutici legali, attribuendo ai soli disservizi un valore esclusivo non coerente con il testo, che invece parlava di definizione di ogni pretesa e rinuncia a ogni azione a qualunque titolo relativa alla fornitura. La decisione d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"a definizione di ogni pretesa"; "tra cui"; "rinunziando ad ogni azione a qualunque titolo"
il criterio letterale e la comune intenzione delle parti impongono di leggere l'accordo transattivo nel suo complesso, senza ridurlo arbitrariamente a una sola questione se il testo esprime una chiusura globale della lite.
le clausole del contratto devono essere interpretate in correlazione reciproca, coordinando le varie espressioni dell'accordo e non isolandone una sola.
l'interpretazione deve essere conforme a buona fede e correttezza, risultando poco plausibile che una transazione lasci aperti ulteriori contenziosi sulla medesima vicenda senza elementi specifici in tal senso.
l'interpretazione funzionale conferma che la causa concreta della transazione era la definizione complessiva del contenzioso relativo alla fornitura.
richiamato dalla ricorrente tra i canoni ermeneutici invocati a sostegno della lettura più estensiva dell'accordo.
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
il vizio denunciato è stato qualificato come violazione e falsa applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto non consente una rilettura alternativa del merito, ma verifica se il giudice abbia applicato correttamente i canoni ermeneutici legali come regole del procedimento interpretativo.
- Nel valutare un accordo transattivo, il significato letterale va considerato nel suo complesso e in coordinamento tra tutte le clausole; non è consentito isolare singole espressioni per restringere indebitamente la portata dell'intesa.
- Se il testo di una transazione contiene formule di definizione di "ogni pretesa" e rinuncia ad "ogni azione a qualunque titolo", tali clausole non possono essere degradate a mere clausole di stile senza specifici elementi contrari.
- L'interpretazione secondo buona fede e quella funzionale impongono di privilegiare la lettura coerente con la causa concreta dell'accordo: nelle transazioni, di regola, la volontà comune è quella di chiudere definitivamente il contenzioso riferito al rapporto dedotto, salvo chiari indici di una delimitazione diversa.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se investe il procedimento interpretativo seguito dal giudice; se invece mira a sostituire una ricostruzione fattuale diversa, si risolve in una critica in fatto non consentita in cassazione.
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