Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministrante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica per un immobile adibito a comunità terapeutica. Dopo la cessazione del rapporto, la società somministrante richiede all’utente il pagamento di un conguaglio per consumi riferiti a un periodo in cui, secondo la ricostruzione dell’utente, il consumo era anomalo e non coerente con gli anni precedenti. La somministrante ottiene decreto ingiuntivo; l’utente propone opposizione sostenendo che la fattura non basti a provare il credito e che il consumo effettivo andasse dimostrato con altri elementi. In appello, tuttavia, viene ritenuto che l’onere di provare l’anomalia del calcolo dei consumi gravasse sull’utente, che avrebbe dovuto anche dimostrare l’eventuale estraneità della causa di eccedenza alla propria sfera. Con il ricorso per cassazione la società utente deduce, in sintesi: violazione delle regole sull’onere della prova in tema di somministrazione e contatore; omessa considerazione della dedotta contestazione del funzionamento del contatore; contraddittorietà della motivazione in ordine agli obblighi di lettura del contatore e agli oneri di autolettura/comunicazione; errata imputazione alla utente della perdita occulta a valle del contatore; omessa valutazione della dedotta vessatorietà di alcune clausole contrattuali; ultrapetizione per il riconoscimento di interessi ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati i motivi relativi al riparto dell’onere della prova perché la regola invocata dalla ricorrente presuppone la contestazione del malfunzionamento del contatore, contestazione che il giudice di merito ha escluso sia stata effettivamente proposta; in mancanza di tale contestazione, resta ferma la diversa valutazione del caso concreto. Considera inoltre insussistente la dedotta contraddizione tra l’obbligo del somministrante di leggere il contatore e l’onere dell’utente di effettuare autoletture o segnalazioni, poiché si tratta di situazioni giuridiche diverse e compatibili. Respinge anche il motivo sulla perdita occulta, osservando che il regolamento contrattuale addossava le perdite occulte a valle del contatore all’utente e che, comunque, non risultava un inadempimento del somministrante alla lettura annuale. Dichiara inammissibile il motivo sulla vessatorietà delle clausole per difetto di specifica devoluzione alla corte territoriale e per mancata riproduzione del contenuto delle clausole. Dichiara infine inammissibili i motivi sugli interessi ex d.lgs. 231/2002, rilevando che la sentenza d’appello si è limitata a rigettare l’opposizione senza una pronuncia autonoma ultra petita. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La regola sull’onere della prova è applicabile secondo la corretta distribuzione dei fatti allegati; nel caso di consumo anomalo in somministrazione, il criterio invocato presuppone che l’utente abbia specificamente contestato il malfunzionamento del contatore.
art. 1559 c.c.
Richiamato quale norma di riferimento del contratto di somministrazione, in connessione con il riparto dell’onere probatorio e con la pretesa di pagamento dei consumi.
art. 116 c.p.c.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazione, perché il giudice di merito ha applicato una regola probatoria coerente con il caso concreto.
art. 118 c.p.c.
La censura di motivazione contraddittoria è respinta perché la lettura annuale del somministrante e l’eventuale autolettura dell’utente costituiscono obbligo e onere diversi e compatibili.
art. 1341 c.c.
La doglianza è inammissibile per difetto di specifica allegazione della clausola e per mancata dimostrazione della devoluzione della questione al giudice di appello.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude una pronuncia oltre la domanda, poiché la decisione d’appello si è limitata a rigettare l’opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo.
d.lgs. n. 231 del 2002
È richiamato solo dalla ricorrente per contestare il riconoscimento degli interessi; la Corte rileva che nella sentenza impugnata non vi è una specifica pronuncia su tali interessi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una presunzione semplice di veridicità, ma il riparto dell’onere probatorio varia in base alle specifiche contestazioni formulate: se l’utente non deduce il malfunzionamento del contatore, non si attiva il criterio probatorio che pone sul somministrante la prova della corretta funzionalità del misuratore.
- L’allegazione di un consumo anomalo, di per sé, non equivale necessariamente a contestazione del guasto o del cattivo funzionamento del contatore: la contestazione deve risultare in modo chiaro e specifico dagli atti difensivi.
- L’obbligo del somministrante di effettuare la lettura del contatore e l’onere dell’utente di effettuare autoletture o comunicare eventi incidenti sui consumi possono coesistere, perché hanno natura diversa e non sono incompatibili.
- Se il regolamento contrattuale pone a carico dell’utente le perdite occulte a valle del contatore, tale disciplina è idonea a sorreggere la decisione sulla debenza dei consumi, salvo specifiche e provate contestazioni sul punto.
- La censura di ultrapetizione richiede di verificare la concreta pronuncia del giudice: non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice si limita a rigettare l’opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo senza statuizioni ulteriori rispetto alla domanda monitoria.
- La deduzione di clausole vessatorie o nullità contrattuali richiede specifica indicazione del contenuto delle clausole e prova della loro devoluzione al giudice di merito; una censura generica è inammissibile.
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