Cassazione Civile, Ordinanza n. 33621/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società beneficiaria di scissione parziale di una cartella di pagamento relativa al recupero di ritenute IRPEF per l'anno 1996, debito riferito alla società scissa dalla quale la ricorrente era derivata per scissione parziale del 13 novembre 2014. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro la cartella; la CTR, però, aveva accolto l'appello dell'Agente della riscossione. In cassazione la società ha dedotto tre gruppi di censure: (1) violazione della disciplina sulla scissione e sulla riscossione, sostenendo che anche nei confronti della beneficiaria sarebbe stato necessario un previo avviso di accertamento, quale coobbligata solidale; (2) violazione delle norme sulla riscossione e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la sola notifica della cartella al debitore principale non producesse effetti verso l'altro obbligato e che il giudice d'appello non avesse valutato prescrizione e decadenza; (3) violazione di norme tributarie e dello Statuto del contribuente, deducendo che la cartella non potesse essere notificata alla beneficiaria oltre i termini di decadenza e che comunque non le consentisse di conoscere l'an e il quantum del debito. La Corte ha trattato unitariamente i motivi, ritenendoli infondati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione; pertanto l'Amministrazione può richiedere il pagamento mediante cartella senza dover notificare alla beneficiaria un ulteriore avviso di accertamento o altri adempimenti, purché l'atto impositivo sia stato correttamente svolto nei confronti della società scissa. La cartella notificata alla beneficiaria non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, perché la disciplina speciale dell'art. 173 TUIR esclude oneri informativi aggiuntivi. Ha inoltre escluso che la notifica al solo debitore principale impedisca la successiva riscossione nei confronti del coobbligato beneficiario e ha negato la dedotta decadenza o prescrizione nei termini prospettati dalla ricorrente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986
nelle scissioni, per i debiti tributari anteriori all'operazione gli accertamenti e i procedimenti sono svolti nei confronti della società scissa; le beneficiarie partecipano facoltativamente e senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione, ma restano solidalmente responsabili per i debiti fiscali anteriori.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un previo avviso di accertamento, ma la Corte esclude tale necessità nel caso di scissione societaria per i debiti anteriori.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita necessità di ulteriori adempimenti prima della cartella, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina speciale della scissione.
art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972
invocato per sostenere la necessità di specifici adempimenti notificatori; la Corte privilegia invece la disciplina speciale dell'art. 173 TUIR.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella deve essere notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato entro i termini di decadenza, e vale come notificazione del ruolo; non occorre una motivazione ulteriore quando il coobbligato è la beneficiaria di scissione di debiti anteriori.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
la notifica della cartella al coobbligato è sufficiente a far valere la pretesa esecutiva nei suoi confronti, se il titolo è validamente formato sul debitore principale.
richiamato per omessa pronuncia, ma le censure vengono superate perché la questione è risolta nel merito con il rigetto delle doglianze.
richiamati nel terzo motivo in relazione alla pretesa omessa valutazione della decadenza/prescrizione; la Corte non li considera idonei a scalfire la disciplina speciale applicata.
invocato dalla ricorrente nella censura sulla riscossione, ma non ritenuto ostativo alla notifica della cartella alla beneficiaria.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un ostacolo alla riscossione nei confronti della beneficiaria.
artt. 12, 13, 23, 24, 25, 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati dalla ricorrente in relazione ai termini e alle forme della riscossione; la Corte valorizza comunque l'art. 25 e la disciplina speciale della scissione.
artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000
invocati per sostenere un difetto di conoscibilità del debito, ma la Corte ritiene sufficiente la conoscenza acquisibile tramite gli organi sociali e il progetto di scissione.
art. 15 D.Lgs. n. 472 del 1997
conferma, per le sanzioni e le somme dovute per violazioni tributarie della scissa, la solidarietà illimitata delle beneficiarie, in modo diverso rispetto alle obbligazioni civili.
richiamato in contrapposizione alla disciplina tributaria: per le obbligazioni civili la responsabilità delle società partecipanti alla scissione è limitata, ma tale limite non vale per i debiti fiscali anteriori.
richiamato per evidenziare che i limiti civilistici alla responsabilità nelle scissioni non si applicano alla responsabilità tributaria oggetto della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale della soccombenza.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e, per i debiti erariali anteriori all'operazione, anche illimitatamente, senza che trovino applicazione i limiti di responsabilità previsti per le obbligazioni civili dalla disciplina codicistica della scissione.
- Per i debiti tributari anteriori alla scissione, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione nei confronti della società beneficiaria mediante cartella di pagamento senza doverle notificare un nuovo avviso di accertamento o ulteriori atti motivazionali, se l'accertamento è stato regolarmente svolto nei confronti della società scissa.
- La cartella di pagamento notificata al coobbligato beneficiario può fondarsi sul ruolo formatosi nei confronti del debitore principale; la sua efficacia non è esclusa dalla circostanza che la cartella sia stata prima notificata alla sola società scissa o che la notifica alla beneficiaria intervenga successivamente alla scissione.
- La facoltà della società beneficiaria di partecipare ai procedimenti di accertamento relativi alla società scissa e di prendere cognizione degli atti è considerata sufficiente a salvaguardarne il diritto di difesa, senza imporre all'Amministrazione specifici oneri di comunicazione aggiuntivi.
- Nel regime tributario della scissione, la conoscibilità della situazione debitoria della scissa da parte degli organi della beneficiaria, normalmente desumibile dalla continuità societaria e dal progetto di scissione, giustifica la semplificazione degli oneri procedimentali a carico dell'Erario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33492/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33494/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →