Cassazione Civile, Sentenza n. 18155/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un atto di recupero di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fruito in compensazione nel 2019 (dichiarazione 2020) da una società di trasporto marittimo, con riferimento a costi e progetti indicati come maturati nel 2018. L'Agenzia delle Entrate, dopo richiesta e acquisizione di documentazione, ha ritenuto che l'agevolazione non spettasse perché l'attività non presentava i requisiti di legge, in particolare il requisito della novità, e ha notificato l'atto di recupero con sanzione qualificata come relativa a credito inesistente. La società ha impugnato l'atto deducendo vizi procedimentali e di merito; in appello sono state proposte anche questioni sulla mancata acquisizione del parere del MISE, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla valutazione delle prove documentali. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con ricorso principale, la violazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 per avere il giudice d'appello qualificato il credito come non spettante anziché inesistente, mentre la società ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di nullità per emendabilità della dichiarazione, nullità per mancata acquisizione del parere MISE, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e travisamento della prova/documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sulla errata qualificazione del credito come non spettante anziché inesistente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione. Ha respinto il ricorso incidentale della società: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, il secondo è stato ritenuto infondato perché il parere del MISE è facoltativo e non obbligatorio, il terzo è stato ritenuto infondato per difetto di applicabilità retroattiva della disciplina invocata e comunque per la necessità della prova di resistenza, il quarto è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e non un vero travisamento della prova. È stato inoltre dato atto della debenza del doppio contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Disciplina le sanzioni per utilizzo di crediti d'imposta; la Corte richiama il principio per cui, se il credito è inesistente, si applica la sanzione più grave, mentre se è non spettante si applicano sanzioni diverse e più lievi.
art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008
Richiamato dalle Sezioni Unite come disciplina sanzionatoria applicabile ai crediti inesistenti, se più favorevole, nei rapporti di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
È richiamato per definire il credito inesistente e per individuare la sanzione applicabile in caso di utilizzo indebito di crediti d'imposta.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato come base sanzionatoria per il credito non spettante.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato, nel testo, quale sanzione applicabile al credito non spettante nel regime ratione temporis.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso dedotti come nullità della sentenza per vizi processuali o motivazionali.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché il giudice d'appello ha deciso nel merito e implicitamente escluso la censura favorevole alla parte.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare un difetto di motivazione/autonoma pronuncia del giudice tributario di appello.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla forma della decisione del giudice d'appello.
Richiamato per contestare la motivazione per relationem della sentenza tributaria d'appello.
art. 8, comma 2, d.m. interministeriale 27.5.2015
"può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere"
La Corte afferma che la previsione attribuisce all'Agenzia una mera facoltà, non un obbligo, di richiedere il parere del MISE, senza incidere sul diritto di difesa del contribuente.
art. 3, comma 14, d.l. n. 145/2013
Richiamato come base normativa del decreto interministeriale sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo.
L. n. 208/2015, art. 1, commi 98-108
Richiamata dalla contribuente come fonte del beneficio fiscale per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Richiamato per il termine dilatorio di 60 giorni dopo la verifica fiscale e per la tutela del contraddittorio procedimentale.
Invocato dalla contribuente per sostenere l'applicabilità del contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto non retroattivo rispetto all'atto notificato prima della sua entrata in vigore.
Richiamato come disposizione introdotta dall'art. 4-octies d.l. 34/2019 sulla materia del contraddittorio preventivo.
Richiamato per denunciare il travisamento della prova; la Corte chiarisce che la mera diversa valutazione del materiale probatorio non integra violazione della norma.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante, in relazione alla rilevabilità mediante controlli automatizzati.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante, in relazione alla rilevabilità mediante controlli formali.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante, in relazione alla rilevabilità mediante controlli automatizzati IVA.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta, la distinzione tra credito "inesistente" e credito "non spettante" dipende sia dalla struttura del credito sia dalla sua verificabilità: è inesistente il credito privo dei presupposti costitutivi o frutto di rappresentazione artificiosa, quando tale mancanza non sia rilevabile con i controlli automatizzati o formali; è invece non spettante il credito indebitamente utilizzato ma riscontrabile tramite tali controlli.
- Quando il giudice di merito non esamina le censure decisive proposte dall'appellante e si limita ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado, la motivazione può essere censurata per violazione di legge processuale solo se sia realmente impossibile comprendere il percorso logico-giuridico seguito; altrimenti, la mera conferma della decisione non integra di per sé nullità.
- Il parere del Ministero competente previsto dal decreto attuativo dei benefici per ricerca e sviluppo è una facoltà dell'Agenzia delle Entrate e non un presupposto necessario della legittimità dell'atto di recupero; il contribuente conserva pienamente la possibilità di dimostrare in giudizio la spettanza del credito.
- Il contraddittorio endoprocedimentale va rispettato secondo la disciplina vigente al momento dell'atto; l'invocazione di norme sopravvenute non retroattive non può fondare la nullità dell'atto precedente, salvo diversa previsione espressa o specifica dimostrazione della loro applicabilità.
- Il travisamento della prova documentale ricorre solo quando il giudice attribuisca a un documento un contenuto oggettivamente e inequivocabilmente diverso da quello emergente dallo scritto; non ricorre, invece, quando la parte si limiti a proporre una diversa lettura delle prove e a sollecitare un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità.
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