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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18157/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva indicato in dichiarazione un credito d'imposta maturato per asserite attività di ricerca e sviluppo e ne aveva fruito in compensazione. L'Agenzia delle Entrate, dopo richiesta e acquisizione di documentazione, riteneva che le attività svolte non possedessero i requisiti di legge, in particolare la novità, e notificava un atto di recupero del credito. La società impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, vizi procedimentali, mancata acquisizione del parere del Ministero competente, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, errata applicazione del regime sanzionatorio e travisamento della prova documentale. In cassazione articolava quattro motivi: nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla necessità del parere ministeriale; violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e sul termine dilatorio; nullità della sentenza per mancata corretta qualificazione del credito come "inesistente" o "non spettante" e conseguente errata misura delle sanzioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento delle prove documentali e della certificazione contabile.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il quarto motivo e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della distinzione tra credito inesistente e credito non spettante e della relativa sanzione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il parere del MISE/MIMIT non è obbligatorio, che il contraddittorio endoprocedimentale va valutato secondo la disciplina applicabile ratione temporis ma nel caso concreto il motivo non era fondato, e che il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica censura della contribuente relativa alla natura del credito e alla misura delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, distinguendo tra nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non integra di regola un vizio denunciabile ex art. 360, n. 4.

  • artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    sono invocati dalla ricorrente per censurare l'apparente o omessa motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 8, comma 2, D.M. interministeriale 27 maggio 2015

    la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere

    la Corte interpreta la previsione come facoltativa e non cogente; il parere ministeriale non è condizione di validità dell'atto di recupero.

  • art. 3, comma 14, D.L. n. 145 del 2013 convertito

    è la base normativa del credito d'imposta per ricerca e sviluppo richiamato nel giudizio.

  • art. 1, commi 98-108, L. n. 208 del 2015

    è richiamata quale disciplina di stabilità 2016 invocata dalla contribuente per il beneficio fiscale.

  • art. 4-octies D.L. n. 34 del 2019 convertito

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte rileva che la norma è entrata in vigore successivamente all'atto impugnato e non opera retroattivamente nel caso esaminato.

  • art. 5-ter D.Lgs. n. 218 del 1997

    è la disposizione introdotta dall'art. 4-octies D.L. n. 34 del 2019 in tema di contraddittorio preventivo, non applicabile ratione temporis all'atto notificato prima della sua entrata in vigore.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla Corte per affermare che all'avviso di recupero credito d'imposta si applica il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che è censurabile solo l'utilizzo di prove inesistenti o di informazioni non riconducibili al mezzo di prova, non la mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 27, comma 18, D.L. n. 185 del 2008

    richiamato tramite le Sezioni Unite come disciplina sanzionatoria applicabile ai crediti inesistenti, se ratione temporis vigente o più favorevole.

  • art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997

    richiamato come sanzione applicabile ai crediti non spettanti, in alternativa alle discipline speciali temporaneamente vigenti.

  • art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997

    richiamato, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, quale disciplina sanzionatoria applicabile ai crediti non spettanti ove ratione temporis pertinente.

  • art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997

    richiamato, anche nella versione modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, come sanzione per l'utilizzo di crediti inesistenti.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per distinguere i crediti inesistenti da quelli non spettanti, in relazione alla riscontrabilità dell'inesistenza con controllo automatizzato.

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la medesima distinzione sulla riscontrabilità dell'inesistenza del credito.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per la medesima distinzione sulla riscontrabilità dell'inesistenza del credito in ambito IVA.

Massime di principio

  • Il parere del ministero competente richiesto dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo è una facoltà istruttoria e non un presupposto necessario di validità dell'atto di recupero, salvo specifica previsione normativa.
  • L'avviso o atto di recupero di un credito d'imposta, avendo natura sostanzialmente impositiva, è soggetto alle garanzie del contraddittorio procedimentale previste dalla disciplina applicabile ratione temporis; tuttavia l'applicazione di norme sopravvenute non può essere affermata senza una specifica base di retroattività.
  • Nel giudizio di cassazione il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca a un documento un contenuto oggettivamente inesistente o non riconducibile al mezzo istruttorio; non è invece deducibile come vizio di nullità la semplice richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di crediti d'imposta indebitamente compensati, la qualificazione del credito come 'inesistente' o 'non spettante' richiede un accertamento di fatto specifico: il credito è inesistente quando mancano i presupposti costitutivi o vi è artificiosa rappresentazione e l'inesistenza non è rilevabile dai controlli automatizzati/formali; diversamente il credito è non spettante.
  • La diversa qualificazione del credito incide sul regime sanzionatorio applicabile: ai crediti inesistenti si applicano le sanzioni più gravi previste dalla normativa speciale, mentre ai crediti non spettanti si applica la disciplina ordinaria o comunque quella meno grave prevista per l'indebita compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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