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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18147/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 nei confronti di una società che gestiva una struttura sanitaria accreditata. Gli atti recuperavano a tassazione maggiori ricavi, relativi a prestazioni sanitarie erogate ma non ancora corrisposte dall'Azienda sanitaria, e, per il solo 2007, contestavano anche alcuni costi ritenuti non documentati, non inerenti o eccedenti i limiti di deducibilità, salvo una quota di ammortamento poi ritenuta deducibile dai giudici di merito. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 109 t.u.i.r. per avere la CTR escluso la tassazione dei ricavi non incassati, sostenendo che il principio di competenza impone l'imputazione dei corrispettivi al momento di ultimazione delle prestazioni e che, nella specie, i crediti erano già certi e determinabili; 2) violazione degli artt. 109 t.u.i.r. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto non deducibili i costi relativi alle prestazioni contestate, senza considerare la correlazione costi/ricavi e il riparto dell'onere della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni aziendali concessi in affitto, sostenendo l'esistenza di una pattuizione contraria alla disciplina fiscale di cui all'art. 102, comma 8, t.u.i.r. La società resistente proponeva ricorso incidentale lamentando che la CTR aveva escluso, in modo solo apparente e senza adeguata motivazione, la deducibilità di vari costi, omettendo di valutare la documentazione prodotta e di confrontarsi con la decisione di primo grado, oltre a denunciare violazione delle norme sul reddito d'impresa e sulla deducibilità delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondati i motivi relativi alla tassazione dei ricavi non incassati: in caso di credito sub judice e contestato in giudizio/arbitrato, vengono meno i requisiti di certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109 t.u.i.r., salvo prova della pretestuosità della lite da parte dell'Amministrazione, prova non fornita. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, limitatamente al vizio di motivazione sulla deducibilità dei costi, ravvisando una motivazione solo apparente della CTR che aveva escluso la deduzione in modo generico, senza distinguere tra le diverse contestazioni e senza adeguato esame della documentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. Sul terzo motivo del ricorso principale, relativo alle quote di ammortamento, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto dei requisiti richiesti nel caso di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"

    Il principio di competenza fiscale si arresta quando, al momento della dichiarazione, il componente reddituale non sia ancora certo nell'esistenza o determinabile nel quantum; in caso di credito contestato giudizialmente, la pendenza della lite esclude, di regola, certezza e determinabilità, salvo prova della pretestuosità o strumentalità della controversia da parte dell'Amministrazione.

  • art. 2423-bis c.c.

    "proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"

    È richiamato come base civilistica del criterio di competenza, ma la disciplina fiscale può muoversi su criteri più rigidi e oggettivi.

  • art. 2426, primo comma, n. 8, c.c.

    Per i crediti in bilancio occorre tenere conto del valore di presumibile realizzo e compiere una valutazione tecnica ragionevole della consistenza giuridica e patrimoniale della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere della prova della certezza e determinabilità dei componenti positivi incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre per i componenti negativi grava sul contribuente.

  • art. 102, comma 8, t.u.i.r.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni aziendali affittati, salvo diversa pattuizione conforme alla disciplina civilistica del contratto di affitto d'azienda.

  • art. 2561 c.c.

    È menzionato quale norma rispetto alla quale l'art. 102, comma 8, t.u.i.r. consente una deroga convenzionale.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per i vizi motivazionali; la Corte precisa che, in presenza di doppia conforme, il motivo richiede specifiche indicazioni sulle divergenze fattuali tra le due decisioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte precisa che l'erronea sussunzione del vizio motivazionale sotto il n. 5 non impedisce di esaminare un vizio astrattamente idoneo a determinare nullità della sentenza, se effettivamente dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in quanto soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela del rimborso della maggiore imposta indebitamente versata nei termini di prescrizione ordinaria.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, il principio di competenza ex art. 109 t.u.i.r. impone l'imputazione dei componenti al periodo di riferimento solo quando, alla data di presentazione della dichiarazione, essi siano già certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nel quantum.
  • La pendenza di un giudizio o di un arbitrato sul credito esclude normalmente la certezza e determinabilità del ricavo; l'Amministrazione che pretenda l'imputazione all'esercizio precedente deve provare che la lite sia meramente pretestuosa o strumentale.
  • L'onere di provare la certezza e determinabilità dei componenti positivi del reddito grava sull'Amministrazione finanziaria; per i componenti negativi, grava sul contribuente.
  • In presenza di credito litigioso, non è sufficiente richiamare la mancata riscossione o la mancata validazione amministrativa per tassare il ricavo nell'esercizio originario, se permane una contestazione sostanziale sul diritto al corrispettivo.
  • In tema di ricorso per cassazione, nel caso di doppia conforme il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Una motivazione che si limiti ad affermazioni generiche sulla mancata prova documentale, senza distinguere le diverse contestazioni fiscali e senza confrontarsi con le prove dedotte, può integrare motivazione solo apparente e giustificare la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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