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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30318/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto del deposito, tempestivo, della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, con attestazione del pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, precisando che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stata adottata una pronuncia sul merito delle censure.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso ai fini IRPEF per reddito di partecipazione, dopo che nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica era stato previamente accertato un maggior reddito ai fini delle imposte dirette e IVA, con contestazione della sua qualità di presunta socia di fatto di una società di fatto svolgente attività commerciale. In cassazione aveva articolato cinque motivi: (1) nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. 600/1973; (2) vizio motivazionale della sentenza per contrasto irriducibile e omesso deposito della delega o dell'ordine di servizio del sottoscrittore; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.; (4) ulteriore nullità/illegittimità per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 24 Cost.; (5) violazione delle norme del TUIR indicate in ricorso, dell'art. 90, comma 18, l. 289/2002 e dell'art. 2697 c.c. Nelle more del giudizio, la contribuente aveva depositato domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e prova del pagamento integrale dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente in giudizio la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e la prova del pagamento integrale dell'importo dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata delle controversie pendenti opera come causa di estinzione del processo, con regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, resta assorbito ogni scrutinio sulle censure relative alla validità dell'avviso di accertamento, alla motivazione della sentenza e alle questioni sostanziali del tributo.
  • Nei giudizi tributari, la declaratoria di estinzione per definizione agevolata è subordinata al deposito, entro il termine previsto, della domanda e della prova del versamento degli importi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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