Cassazione Civile, Ordinanza n. 30173/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla convalida, da parte del Giudice di pace, di un provvedimento amministrativo di accompagnamento alla frontiera emesso nei confronti di un cittadino nigeriano. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., lamentando che l'ordinanza impugnata non gli fosse stata notificata in lingua a lui conosciuta e che mancasse la traduzione integrale del provvedimento, nonostante egli non comprendesse alcuna lingua veicolare; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008, assumendo di non poter essere espulso perché titolare del diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale; 3) violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che non fosse possibile procedere all'accompagnamento forzoso alla frontiera per mancanza di un documento valido per l'espatrio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che nel processo civile vige l'uso della lingua italiana e che la norma sulla convalida dell'accompagnamento alla frontiera non impone la traduzione del provvedimento giurisdizionale, anche perché l'interessato è assistito da un difensore. Quanto al diritto a permanere sul territorio, ha chiarito che esso sussiste in pendenza della domanda di protezione internazionale e solo entro i limiti e le eccezioni previste dalla legge; nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato che l'espulsione fosse stata disposta durante la pendenza di una domanda di protezione, ma solo il preteso diritto a reiterarla. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto e una nuova questione di diritto non esaminata dal giudice di merito, non scrutinabile in cassazione; la Corte ha inoltre osservato che, in diritto, la mancanza di passaporto o documento equipollente ostacola le misure alternative e la partenza volontaria, rendendo possibile l'accompagnamento coattivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza spese e senza raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Non impone la traduzione integrale del provvedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera pronunciato dal giudice di pace.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza difensiva, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione in assenza di un obbligo normativo di traduzione del provvedimento.
Conferma che nel processo civile è prescritto l'uso della lingua italiana.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Regola la convalida dell'ordine di accompagnamento alla frontiera e non prevede l'obbligo di traduzione del provvedimento.
Invocato per sostenere l'inespellibilità, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il diritto a restare sussiste in pendenza della domanda di protezione internazionale e nei limiti di legge.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione internazionale, ma la Corte ha escluso che dalla sola asserita possibilità di reiterare la domanda derivi un divieto di espulsione.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
Indicato come norma che prevede eccezioni al diritto di permanenza dello straniero durante la procedura di protezione internazionale.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato dalla Corte per evidenziare che il diritto a restare nel territorio non è assoluto e soffre eccezioni previste dalla legge.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
La Corte ha chiarito che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la disciplina consente l'accompagnamento coattivo quando non siano praticabili alternative come la partenza volontaria.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
"qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4"
La concessione del termine per la partenza volontaria è subordinata alla mancanza delle condizioni per l'accompagnamento immediato.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il rischio di fuga può configurarsi anche in caso di mancato possesso di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.
Richiamato per delimitare le ipotesi in cui in cassazione possono essere introdotte questioni nuove; la nullità è scrutinabile solo se incide direttamente sul provvedimento e non dipende da altra nullità del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera non esiste, in assenza di una specifica previsione di legge, un obbligo di traduzione integrale del provvedimento giudiziale in favore dello straniero, essendo sufficiente l'uso della lingua italiana nel processo e l'assistenza tecnica del difensore.
- Il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale è collegato alla pendenza di una domanda di protezione internazionale ed è comunque soggetto alle eccezioni previste dalla normativa speciale; non basta invocare in astratto la possibilità di reiterare la domanda per paralizzare l'espulsione.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto nuove né questioni giuridiche nuove che richiedano accertamenti fattuali non compiuti dal giudice di merito, salvo le tassative eccezioni di legge.
- La mancanza di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio può integrare un indice di rischio di fuga e ostacolare l'applicazione di misure alternative o della partenza volontaria, rendendo praticabile l'accompagnamento coattivo alla frontiera.
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