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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30165/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento per un programma di riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva. In seguito la Regione aveva revocato l’aiuto e ingiunto la restituzione della somma erogata, ritenendo violati gli impegni assunti dalla beneficiaria, in particolare con riguardo alla rendicontazione delle spese, alla fattura n. 5 con data corretta a mano e al rapporto di collegamento tra la beneficiaria e l’impresa che aveva emesso la fattura. La società aveva proposto opposizione ex R.D. 639/1910 e d.lgs. 150/2011, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione deduceva quattro motivi: 1) inesistenza nel bando della sanzione della revoca per spese fatturate da impresa collegata; 2) errata lettura delle linee guida, sostenendo che il discrimine fosse la fatturazione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova per l’erronea valutazione della fattura n. 5; 4) violazione delle norme del bando sulla contabilità separata e dell’art. 16 d.P.R. 600/1973, contestando l’affermazione che la contabilità adottata non consentisse la tracciabilità delle singole spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato la decisione di merito che aveva giudicato legittima la revoca del contributo e l’ingiunzione di restituzione. Ha osservato che la revoca discendeva automaticamente dalla violazione delle prescrizioni del bando e delle linee guida, comprese quelle sulla rendicontazione; ha giudicato insindacabile in cassazione la valutazione di merito sulla correzione della data della fattura, ritenuta funzionale a renderla rimborsabile; ha ritenuto corretta l’interpretazione non formalistica delle linee guida, idonea a escludere dal finanziamento le spese fatturate da società collegate anche quando il collegamento sia cessato poco prima della fatturazione; ha infine condiviso la statuizione sulla inidoneità della contabilità separata adottata, perché non garantiva la tracciabilità dei singoli acquisti e la verifica dell’effettivo impiego del finanziamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 14 e 15 del bando

    Le previsioni del bando sono state lette nel senso che la revoca del contributo consegue automaticamente alla violazione degli adempimenti previsti, inclusi quelli di rendicontazione delle spese.

  • artt. 3.2 lett. a) e 9 delle linee guida

    Le linee guida escludono dal finanziamento le spese fatturate da società collegate e vanno interpretate in modo coerente con la finalità antifrode e di effettività della verifica amministrativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non se valuta in modo diverso prove ritualmente dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa ponderazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • art. 2359 c.c.

    Il richiamo al collegamento societario serve a individuare le spese escluse dal finanziamento anche in presenza di rapporti di controllo o collegamento sostanzialmente rilevanti nel caso concreto.

  • art. 6, comma 6, del bando

    Impone la predisposizione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni dell’operazione finanziata.

  • art. 3.3 delle linee guida

    La contabilità deve garantire una agevole e rapida tracciabilità di ogni spesa sostenuta, così da consentire il controllo dell’impiego del finanziamento.

  • art. 16 d.P.R. 600/1973

    La normativa contabile nazionale non è sufficiente, da sola, a soddisfare le specifiche finalità di tracciabilità richieste dal bando e dalle linee guida.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi che mirano solo a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove non integrano un vizio di violazione di legge idoneo al sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove deve rispettare i rigorosi limiti del vizio motivazionale, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il bando o le linee guida di un finanziamento pubblico prevedono specifici obblighi di rendicontazione e tracciabilità, la violazione di tali adempimenti può legittimare la revoca del contributo anche se la sanzione non è richiamata con formula espressa in ogni singolo passaggio, purché risulti coerente con la disciplina complessiva dell’intervento.
  • In cassazione non è denunciabile come violazione dell’art. 115 c.p.c. la critica rivolta alla mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; il vizio sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti.
  • La correzione manuale di una fattura può essere apprezzata dal giudice di merito come indizio della volontà di alterare il requisito temporale di ammissibilità della spesa, e tale valutazione, se sorretta da motivazione logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Le clausole di un bando finalizzate a prevenire condotte elusive o fraudolente devono essere interpretate in modo funzionale, secondo il principio di effettività, con riguardo alla sostanza del rapporto e non al solo dato formale della fatturazione.
  • La contabilità separata richiesta per un finanziamento pubblico è idonea solo se consente di individuare con immediatezza le singole spese pertinenti al progetto e di verificare la correttezza dell’impiego delle somme; una registrazione troppo aggregata o generica non soddisfa tale funzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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