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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30174/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non risulta notificato al legittimo contraddittore, individuato nel Ministero dell'interno. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente ai sensi dell'art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del Questore con cui, in relazione a un ordine di espulsione prefettizio, erano state disposte nei suoi confronti misure alternative alla consegna del passaporto o documento equipollente e all'obbligo di presentazione presso la questura. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., lamentando che la convalida fosse stata pronunciata senza consentirgli il deposito di memorie e senza adeguate garanzie difensive, nonostante fosse assistito da un difensore di fiducia e comunque senza la nomina effettiva di un difensore d'ufficio. Con il secondo motivo censurava la motivazione del provvedimento, sostenendo che il giudice non avesse considerato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e quindi una autonomia economica e finanziaria, incompatibile con la misura applicata.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente come norma che disciplina le garanzie e il procedimento relativo alle misure in materia di espulsione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, lamentando la mancata possibilità di depositare memorie e l'assenza di adeguate garanzie difensive; la Corte non esamina il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011

    È utilizzato dalla Corte per escludere il raddoppio del contributo unificato, in quanto il procedimento è esente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia stato notificato al legittimo contraddittore, poiché difetta un presupposto processuale essenziale del contraddittorio.
  • In presenza di una causa di inammissibilità che impedisce l'esame del merito, la Corte non si pronuncia sui motivi di censura relativi a vizi procedurali o motivazionali del provvedimento impugnato.
  • Nei procedimenti esenti dal contributo unificato non opera il raddoppio del contributo stesso.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessario che l'atto sia ritualmente portato a conoscenza della parte controinteressata individuata dalla legge e dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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