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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30171/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo a terreni per le annualità 2010 e 2011, deducendo in origine prescrizione e decadenza per il 2010, corretto pagamento del tributo, errata determinazione della base imponibile, difetto di motivazione per omessa indicazione dell'effettivo valore di mercato e illegittima irrogazione delle sanzioni. In appello era stata accolta soltanto la prescrizione per il 2010. In cassazione ha poi denunciato: (1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e dello Statuto del contribuente, perché il Comune avrebbe fondato la stima sui valori OMI senza adeguata contestualizzazione delle aree; (2) violazione delle regole sull'onere della prova, lamentando che l'Amministrazione non avesse dimostrato la reale stima del valore venale dei terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposta, a fronte di perizia di parte e di una sentenza relativa a terreni vicini; (3) e (4) motivazione apparente della sentenza d'appello sia sulla correttezza della stima sia sulle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, reputando assorbite le censure sulla prescrizione/decadenza e sulla quantificazione del tributo. Ha censurato la sentenza di merito per motivazione meramente apodittica e apparente, priva di reale confronto con le specifiche contestazioni del contribuente: quanto alla stima dei terreni, la CTR si era limitata ad affermare che la perizia di parte non era idonea a infirmare quella posta a base dell'avviso e che gravava sul contribuente l'onere di provare l'errore, senza esaminare i dati fattuali allegati (potenzialità edificatorie, necessità dell'accordo di tutti i proprietari del comparto, oneri di urbanizzazione, documentazione prodotta); inoltre, i valori OMI sono stati qualificati come meri ausili stimativi e non fonti di prova idonee a superare i parametri di legge. Quanto alle sanzioni, la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione, nonostante la riproposizione della censura circa la pregressa dichiarazione, l'assenza di variazioni e il pagamento del tributo, circostanze potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base della censura per violazione di legge relativa alla stima catastale e alla motivazione dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sostanziale sui punti devoluti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    La base imponibile ICI sui terreni deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio e delle concrete potenzialità edificatorie, non potendo la stima ridursi a criteri astratti o meramente standardizzati.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, con indicazione delle ragioni della pretesa.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa del contribuente rispetto alla pretesa impositiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alla correttezza dell'azione amministrativa e della determinazione del tributo.

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova non può essere applicata in modo astratto per evitare l'esame delle specifiche contestazioni fattuali e della documentazione prodotta dal contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta nel giudizio tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulla prova nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del requisito di motivazione effettiva della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia o la mancata risposta alle doglianze sulle sanzioni e sulla stima.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui carenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato quale norma che impone una motivazione della sentenza tributaria, qui ritenuta solo apparente o del tutto mancante su alcuni capi.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato con riferimento alla questione delle sanzioni, in relazione alla pregressa dichiarazione, all'assenza di variazioni e al pagamento del tributo.

Massime di principio

  • In materia di ICI sui terreni edificabili, la base imponibile va determinata avendo riguardo al valore venale in comune commercio e alle specifiche caratteristiche del bene, incluse le concrete potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri di urbanizzazione, non essendo sufficiente un richiamo a valori standardizzati o a banche dati OMI.
  • I valori OMI hanno funzione di mero ausilio stimativo e non costituiscono fonte di prova autonoma idonea, da sola, a fondare o confermare la pretesa fiscale in presenza di contestazioni specifiche del contribuente.
  • Quando il contribuente deduce circostanze di fatto specifiche, supportate da documentazione, il giudice non può limitarsi ad applicare in modo astratto la regola dell'onere della prova, ma deve verificare la concreta situazione oppure spiegare perché la documentazione offerta sia inidonea.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando si risolve in affermazioni apodittiche che non affrontano i rilievi decisivi delle parti e non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La mancata motivazione sulle sanzioni amministrative tributarie, a fronte di specifiche contestazioni sulla loro debenza, integra un vizio della decisione che impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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