Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, titolare di una concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un edificio residenziale con accesso su una strada comunale, ha agito davanti al tribunale ordinario chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché il Comune non avrebbe adottato i provvedimenti necessari a ripristinare la viabilità del prolungamento della strada, ostacolata materialmente da un privato che aveva posto una catena e si era opposto anche ai lavori di messa in sicurezza del cantiere. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La società, in sede di regolamento preventivo, ha sostenuto che la domanda riguardasse un mero comportamento omissivo dell’ente, lesivo del dovere di custodia e dell’affidamento, non un provvedimento amministrativo impugnabile; il Comune ha invece dedotto che la controversia attenesse al mancato esercizio di poteri pubblici e quindi rientrasse nella giurisdizione amministrativa ex art. 7 c.p.a.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e, nel merito, ha affermato che la domanda risarcitoria proposta dalla società investe la mancata adozione, da parte del Comune, di provvedimenti autoritativi di gestione e vigilanza sulla strada pubblica, cioè la lesione di un interesse legittimo connesso a un uso speciale del bene demaniale. Ne ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo a quest’ultimo anche la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
attribuisce agli enti proprietari delle strade poteri e doveri di manutenzione, gestione, controllo, autorizzazione e vigilanza finalizzati alla sicurezza e fluidità della circolazione; tali poteri rilevano come esercizio di funzione pubblicistica.
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
la domanda risarcitoria fondata sulla lesione di un interesse legittimo da omesso esercizio del potere autoritativo rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche se proposta autonomamente.
artt. 380-ter e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati solo quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale di regolamento.
Massime di principio
- Quando la pretesa risarcitoria deriva dalla mancata adozione, da parte della pubblica amministrazione, di provvedimenti rientranti nei suoi poteri autoritativi di gestione, vigilanza o polizia su beni pubblici, la controversia investe la lesione di un interesse legittimo e appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale della domanda proposta in via principale: se l’illecito dedotto consiste nell’omesso esercizio del potere pubblico e non in un mero comportamento materiale svincolato da poteri autoritativi, il giudice competente è quello amministrativo.
- Il proprietario frontista o titolare di un accesso da strada pubblica che lamenta la mancata riapertura o il mancato ripristino della viabilità non fa valere un diritto soggettivo pieno al comportamento dell’ente, ma una posizione di interesse legittimo correlata alla gestione del demanio stradale.
- La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di un interesse legittimo può essere proposta autonomamente davanti al giudice amministrativo, senza necessità di previa impugnazione di un provvedimento, quando la doglianza concerne l’omissione dell’esercizio del potere.
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