Cassazione Civile, Ordinanza n. 30170/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva subito un primo trattenimento convalidato nel 2020, era poi stato dimesso e destinatario di un ordine di allontanamento. Successivamente, a seguito di un nuovo decreto di espulsione del Prefetto e di un nuovo ordine di trattenimento del Questore, il Giudice di pace di Torino convalidava nuovamente il trattenimento nel 2021, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, l’assenza di elementi di illegittimità dell’espulsione, la non ricorrenza delle condizioni ostative ex art. 19 e la necessità di acquisire un documento valido per l’espatrio in assenza di vettore disponibile. Con unico motivo per cassazione, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 112 c.p.c., 14, commi 4 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, 15, parr. 2 e 4, dir. 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost., nonché motivazione apparente o inesistente del provvedimento di convalida. Sosteneva che il giudice di pace si fosse limitato a formule di stile senza una valutazione specifica del caso concreto e richiamava giurisprudenza sulla necessità di una motivazione rigorosa per proroghe o convalide del trattenimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era aderente alla fattispecie effettivamente decisa, perché il ricorrente aveva argomentato come se si trattasse di una proroga del trattenimento, mentre nel caso di specie si discuteva di un nuovo e autonomo provvedimento restrittivo conseguente a un distinto decreto di espulsione. La Corte ha quindi affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione fondato su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito. Le spese seguono la soccombenza e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
è richiamato come parametro della censura, ma la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché reputa il motivo non pertinente alla fattispecie
art. 14, commi 4 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
norma evocata dal ricorrente e dal giudice di pace in tema di trattenimento dello straniero; la Corte non ne valuta la corretta applicazione nel merito, limitandosi all’inammissibilità del motivo
art. 15, paragrafi 2 e 4, dir. 2008/115/CE
richiamata come parametro sovranazionale sulla disciplina del trattenimento e delle sue proroghe, ma la Corte non affronta il merito della questione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione del provvedimento
indicato dal giudice di pace come base del decreto di espulsione e presupposto del successivo trattenimento
richiamato dal giudice di pace per escludere la ricorrenza di condizioni ostative all’espulsione/trattenimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella risultante dalla decisione impugnata e dal giudizio di merito.
- La censura sulla motivazione del provvedimento di convalida del trattenimento deve essere calata nella specifica fattispecie effettivamente decisa; non è sufficiente richiamare principi elaborati in tema di proroga del trattenimento se nel caso concreto si controverte di un nuovo autonomo trattenimento.
- Quando il giudice di merito ha esaminato un distinto provvedimento restrittivo collegato a un nuovo decreto di espulsione, la critica che presuppone una mera proroga del precedente trattenimento difetta di pertinenza e non può essere scrutinata nel merito.
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