Cassazione Civile, Ordinanza n. 22681/2024 del 12/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, insieme ai soci, aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, emessi a seguito di questionario e fondati su accertamento induttivo di maggiori ricavi per ritenuta inattendibilità della contabilità. L'Ufficio aveva valorizzato, tra l'altro, numerosi saldi di cassa negativi, la movimentazione del conto soci c/finanziamenti e la scarsa redditività, recuperando IVA e IRAP alla società e IRPEF ai soci, oltre sanzioni. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia e/o nullità degli avvisi per asserita mancanza di valida delega di firma e di poteri del sottoscrittore; omessa pronuncia e motivazione apparente sui finanziamenti infruttiferi dei soci che avrebbero escluso i saldi negativi di cassa; omessa pronuncia e motivazione apparente sui guadagni della società, ritenuti idonei a smentire il ricarico presunto dall'Ufficio; infine, censure sulla pretesa insussistenza di un titolo esecutivo e sulla responsabilità sussidiaria dei soci, invocando il beneficium excussionis e le norme civilistiche sulle società di persone.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il settimo e l'undicesimo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto, l'ottavo e il decimo motivo, e ha rigettato gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Piemonte con rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame dei motivi non esaminati o esaminati con motivazione ritenuta apparente, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono state invece respinte le censure relative alla responsabilità sussidiaria dei soci e al titolo esecutivo, perché nelle imposte dirette delle società di persone opera il principio di trasparenza e la questione del beneficium excussionis rileva nella fase di riscossione, non in quella di accertamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi; tali motivi sono stati dichiarati inammissibili per doppia conforme ove non sia illustrata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte lo utilizza per qualificare i motivi fondati sull'omessa decisione su specifiche questioni devolute in appello.
La sua violazione è configurabile quando il giudice omette di pronunciarsi su un motivo di appello ritualmente proposto e specificamente devoluto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne ravvisa la violazione quando la motivazione non consente di ricostruire il percorso logico della decisione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È invocato dai ricorrenti in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento e poteri del funzionario firmatario.
art. 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato dai ricorrenti per contestare la delega di firma all'interno dell'amministrazione finanziaria.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla validità/sottoscrizione degli atti impositivi.
È richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza dei finanziamenti infruttiferi e alla loro idoneità a neutralizzare i saldi negativi di cassa.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito e l'affermazione di mancanza di prova contraria.
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
È richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso titolo esecutivo e alla disciplina della riscossione nei confronti dei soci di società di persone.
È invocato dai ricorrenti per sostenere l'erronea imputazione di responsabilità ai soci in sede di accertamento.
È richiamato per il beneficium excussionis, che la Corte colloca però nella fase esecutiva/riscossiva e non in quella di accertamento.
È richiamato dai ricorrenti per la disciplina delle società di persone e la posizione dei soci rispetto alle obbligazioni sociali.
È applicato per affermare il principio di trasparenza nelle imposte dirette delle società di persone, con diretta imputazione del reddito ai soci.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", i motivi di ricorso per cassazione fondati sull'omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di appello non si sia affatto pronunciato su una questione ritualmente devoluta; se la decisione adottata comporta logicamente il rigetto della tesi avversaria, vi è rigetto implicito e non omessa pronuncia.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non chiarisce perché gli elementi difensivi siano stati ritenuti inidonei o insufficienti.
- Nell'accertamento induttivo fondato su saldi di cassa negativi, il giudice deve confrontarsi con le specifiche contestazioni e con la documentazione offerta dal contribuente; una formula apodittica di inattendibilità della contabilità non basta se non spiega perché i dati difensivi non eliminino o non incidano sui rilievi dell'Ufficio.
- Per le imposte dirette delle società di persone opera il principio di trasparenza: il reddito è imputato direttamente ai soci, sicché non è configurabile, in sede di accertamento, una responsabilità sussidiaria dei soci analoga a quella propria della fase di riscossione.
- Il beneficium excussionis e la prova dell'insufficienza del patrimonio sociale rilevano nella fase della riscossione coattiva, non nella fase di determinazione/accertamento del tributo.
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