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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 14037/2019, che aveva ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione del Comune e tardivo il controricorso della società. Con il primo motivo ha dedotto errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente individuato la data di notifica del ricorso per cassazione del Comune nel 15 marzo 2015, mentre dalle risultanze processuali e da attestazioni del gestore PEC sarebbe emersa una notifica del 27 marzo 2015. Con il secondo motivo ha dedotto ancora gli artt. 391-bis e 395, primo comma, nn. 3 e 4, e 396 c.p.c., lamentando che l’asseverazione di conformità considerata dalla Corte riguardasse solo l’atto notificato e non anche le ricevute PEC, e che tale mancanza avrebbe dovuto condurre a dichiarare improcedibile il ricorso originario. Ha anche invocato l’art. 24 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le attestazioni del gestore PEC prodotte a sostegno della censura fossero successive alla decisione revocanda e, quindi, non utilizzabili come "documenti nuovi" ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c.; inoltre ha escluso l’errore di fatto revocatorio perché la data di notifica del ricorso era già stata oggetto di specifica contestazione e decisione nell’ordinanza impugnata. Ha poi osservato che la doglianza sulla mancata asseverazione delle ricevute PEC investiva, in realtà, una questione di diritto e non di fatto. Non ha liquidato le spese per la mancata costituzione del Comune e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; richiamata come base del rimedio proposto.

  • art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La revocazione per scoperta di documenti decisivi presuppone documenti preesistenti alla decisione, non producibili prima per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e recuperati solo successivamente; non è esperibile per documenti formati dopo la decisione.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, non oggetto di controversia e decisivo; non ricorre se il fatto è stato discusso e deciso.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro del rimedio revocatorio, senza che la Corte ne facesse un autonomo uso decisorio.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dall’ordinanza originaria per il termine di deposito/controricorso nel procedimento di legittimità.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dall’ordinanza originaria per il termine di proposizione del controricorso.

  • art. 1335 c.c.

    Usato nell’ordinanza revocanda come parametro analogico per la presunzione di conoscenza conseguente alla ricezione del messaggio PEC.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

    Richiamato per le ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio PEC.

  • art. 3-bis, comma 3, L. n. 53 del 1994

    Richiamato quale base della notificazione telematica effettuata dal difensore.

  • art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato in tema di attestazione di conformità delle copie cartacee estratte da documenti informatici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.

Massime di principio

  • La revocazione per scoperta di documenti decisivi è ammissibile solo se i documenti sono anteriori alla decisione impugnata e non erano producibili prima per causa non imputabile alla parte; documenti formati dopo la decisione non possono fondare il rimedio.
  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, su un fatto non controverso e decisivo; se il fatto è stato oggetto di contestazione e di specifica decisione, il rimedio è escluso.
  • Una censura che, sotto la veste dell’errore di fatto, mira in realtà a contestare la correttezza giuridica della decisione integra un errore di diritto e non consente la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Per invocare la revocazione per documenti nuovi, la parte deve allegare e provare la forza maggiore o il fatto dell’avversario che le abbia impedito la produzione tempestiva, non essendo sufficiente la mera successiva acquisizione del documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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